Codice della Crisi d’impresa e tutela degli acquirenti di immobili da costruire

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, recentemente introdotto dal d.lgs. n. 14/2019, ha regolamentato tra l’altro la materia degli immobili da costruire, intervenendo nel contesto di una disciplina che muove dalla dichiarata finalità di approntare una tutela il più possibile efficace ed incisiva a favore degli acquirenti, in specie in caso di ipotesi di fallimento (o meglio, liquidazione giudiziale) delle imprese costruttrici.

Come noto, sul punto il primo organico progetto normativo risale al 2005 (segnatamente, al d.lgs. n. 122/2005), grazie al quale sono state previste delle forme di garanzia a favore delle persone fisiche promissarie acquirenti o acquirenti di un immobile “da costruire”, con ciò dovendosi intendere un immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire ma che sia ancora in tutto o in parte da edificare e, dunque, non ancora corredato dal corrispondente certificato di agibilità.

Le tutele accordate dalla normativa in commento divengono effettive ed invocabili laddove il costruttore versi in uno stato di crisi e, dunque, come previsto dall’art. 1 del succitato d.lgs., quando

[…] il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa; […]
In prima battuta, l’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005 prevede che il costruttore, al momento della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, sia obbligato

[…] a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
In secondo luogo, a mente dell’art. 4 del medesimo d.lgs., è disciplinato quanto segue:

Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
In sostanza, si comprende come l’intervento legislativo del 2005 fosse animato, tra l’altro, dalla volontà di accordare una doppia tutela a benefico dei promissari acquirenti o acquirenti di immobili da costruire: la prima, sostanziatasi nella garanzia fideiussoria, relativa all’arco temporale precedente al passaggio in proprietà dell’immobile e la seconda, strutturalmente correlata alla previsione codicistica di cui all’art. 1669 c.c., legata invece ad un periodo successivo a tale passaggio in proprietà e per un arco temporale di dieci anni.

Dando compimento alla delega di cui alla legge n. 155/2017, come anticipato il legislatore è nuovamente e recentemente intervenuto sulla stessa materia proprio per mezzo delle previsioni del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare e per ciò che interessa in questa sede, in forza dell’art. 387 del medesimo Codice, trova oggi formale attuazione la prescrizione posta dall’art. 12 della stessa legge n. 155/2017, qui di seguito riportata:

[…] al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, [omissis] l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, [deve, nda] essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; […]
Ed ancora, a mente dell’art. 385 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel solco di quanto già prima disciplinato dall’art. 4 del succitato d.lgs. n. 122/2005, è espressamente previsto che la mancata consegna della polizza assicurativa al momento della stipula del rogito sia causa di nullità relativa del contratto, dunque legittimamente invocabile dal solo acquirente. A ciò si aggiunga l’obbligo di menzionare nell’atto di trasferimento dell’immobile gli estremi identificativi della polizza assicurativa medesima. Ad ulteriore rafforzamento delle tutele accordate agli acquirenti e promissari acquirenti, la recente novella legislativa prevede che la fideiussione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005 possa essere escussa non solo qualora ricorra una delle “situazioni di crisi” di cui si è già sopra dato conto, ma in via ulteriore anche allorquando il costruttore abbia omesso di consegnare la polizza assicurativa entro il termine fissato per il rogito.

Come si evince dalla pur succinta analisi qui condotta, dunque, con il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza il Legislatore delegato è intervenuto nella materia degli immobili da costruire, di fatto dando formale attuazione alle direttive contenute nella precedente legge delega del 2017 e, ancor prima, nel solco della riforma del 2015. Il tutto, dunque, in un rapporto di continuità e coerenza con la precedente disciplina. Alcune marginali novità riguardano, tra l’altro, le indicazioni afferenti la qualità dei soggetti legittimati a rilasciare le garanzie fideiussorie di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005 e i modelli di garanzie e polizze demandati alla regolamentazione ministeriale.

Quanto all’entrata in vigore della disciplina in commento, l’art. 389 (commi 2 e 3) del Codice prevede che

[…] Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
In sostanza, quindi, le norme relative al tema degli immobili da costruire, nel senso sopra precisato, entreranno in vigore a partire dal 16 marzo p.v. e troveranno piena applicazione anche nelle more dell’emanazione dei decreti ministeriali cui il legislatore ha demandato la predisposizione dei modelli di fideiussione e polizza assicurativa.

Il mobbing è assicurato dall’Inail

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Il termine mobbing deriva dal verbo to mob, che nella lingua inglese significa: attaccare, assalire, con riferimento, per quanto riguarda la scienza etologica, al comportamento del branco di alcune specie animali, solite circondare minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo[1].

Traslata nel contesto più razionale dell’organizzazione aziendale, la parola individua e definisce il complesso delle pratiche vessatorie e/o persecutorie, degli atteggiamenti di ritorsione ovvero di violenza psicologica, che vengono deliberatamente e ripetutamente posti in essere da alcuni soggetti dell’ambiente lavorativo – datore di lavoro, superiori gerarchici, colleghi di pari livello o addirittura subalterni – nei confronti di un soggetto, col risultato di provocargli uno stato di profondo disagio, contrassegnato da isolamento e terrore psicologico, in grado di recare danno notevole al suo equilibrio psico-fisico[2].

Il mobbing si sostanzia dunque in “una serie di azioni che si ripetono per un lungo periodo di tempo, compiute da uno o più mobber (datore di lavoro o colleghi) per danneggiare qualcuno quasi sempre in modo sistematico e con uno scopo preciso. Il mobbizzato viene accerchiato e aggredito intenzionalmente dai mobber che mettono in atto strategie comportamentali volte alla sua distruzione psicologica, sociale e professionale”.[3]

La relazione tematica n. 142/2008 della Corte di Cassazione spiega a riguardo che

Le forme che il mobbing può assumere sul posto di lavoro nei confronti di un lavoratore sono diverse, e possono consistere in: a) pressioni o molestie psicologiche; b) calunnie sistematiche; c) maltrattamenti verbali ed offese personali; d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta; e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili; f) delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all’impresa, ente od amministrazione; g) esclusione od immotivata marginalizzazione dall’attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni; h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore; i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto; l) impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro; m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi; o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni.

In ogni caso, la fattispecie assume rilevanza, secondo gli studi di settore, una volta che gli atti di persecuzione acquistino i requisiti della sistematicità e della durata, per quanto non si esclude che anche un singolo atto lesivo possa rilevare ove i relativi effetti siano duraturi.”

Sotto il profilo assicurativo, il mobbing va naturalmente catalogato, non già come infortunio sul lavoro, ma come malattia professionale.

Oltre alle differenze cliniche e di eziologia e manifestazione, i due fenomeni si distinguono normativamente per il regime della tutela assicurativa, che all’infortunio è prestata qualora avvenga “in occasione di lavoro” (art. 1 d.PR. 1124/1965), mentre alla malattia è accordata qualora sia contratta “nell’esercizio e a causa delle lavorazioni” (art. 3).

In virtù di queste previsioni divergenti, si sono registrate da parte dell’Inail delle posizioni, suffragate da alcune correnti dottrinali e giurisprudenziali, di reiezione delle richieste d’indennizzo presentate da lavoratori che, in conseguenza del mobbing subito, avevano lamentato una malattia professionale.

L’esclusione della copertura assicurativa Inail è motivata dall’argomentazione che, laddove per l’indennizzabilità dell’infortunio sarebbe sufficiente l’occasionalitàcome mero collegamento accidentale, nel caso della malattia professionale sarebbe invece richiesto che sia causalmente collegata alla specifica attività svolta dall’assicurato, mentre nessun rilievo andrebbe attribuito all’organizzazione del lavoro (cfr., ad es., C. App. Perugia, sent. n. 294/2012).

In realtà, se consideriamo la natura dell’assicurazione, la prospettiva corretta con cui affrontare la questione è quella delrischio. Questi difatti è anche l’approccio di molta giurisprudenza in materia di assicurazione obbligatoria [4].

Approccio del tutto condivisibile, visto che proprio il rischio è l’elemento-tipo base del contratto di assicurazione, e dunque anche del rapporto assicurativo di cui l’Inail è parte. La finalità del contratto di assicurazione è propriamente quella di trasferire il rischio del verificarsi del danno dall’assicurato all’assicuratore (compagnia privata o Inail).

Orbene, a proposito del rischio assicurato trasferito all’Inail, la giurisprudenza (tra cui quella in nota 4) ha avuto modo di specificare che esso consta:

1)    sia del rischio specifico proprio della lavorazione

2)    sia del rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa. Si possono enumerare, ad esemplificazione, le attività prodromiche, quelle di prevenzione, gli atti di locomozione interna, le pause fisiologiche, le attività sindacali

3)    sia del rischio ambientale, che ricomprende oggettivamente lo spazio in cui si esercitano le attività protette dall’assicurazione (a prescindere dalla diretta adibizione a una macchina), e soggettivamente tutti i lavoratori che frequentano questo spazio (a prescindere dalla manualità della mansione e dall’adibizione alla macchina).

Di conseguenza, l’interpretazione giurisprudenziale del rischio attiene a ogni attività (anche non lavorativa) in qualsivoglia modo correlata al contesto del lavoro, la cui pericolosità è data non dalla specifica mansione svolta dal singolo lavoratore bensì dall’ambiente di lavoro in cui egli si trovi a operare.

Muovendo dal rischio, naturalmente quest’estensione va applicata tanto al caso dell’infortunio quanto al caso della malattia professionale.

Si pensi ad es. a Cass. 3227/2011, che ha esteso la protezione assicurativa alla malattia riconducibile all’esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro: un rischio chiaramente non insito nella pericolosità della prestazione lavorativa in sé considerata; ma connesso al fatto oggettivo dell’esecuzione di un lavoro all’interno di un determinato ambiente.

L’ermeneutica nomofilattica trova sponda anche nella giurisprudenza costituzionale.

Già la sentenza 179/1988 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 1124/1965 nella parte in cui non prevede che “l’assicurazione contro le malattie professionali nell’industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata”.

È proprio in forza di questa pronuncia della Corte costituzionale, che Cass. 5577/1998 ha potuto asserire che l’assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. 1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

Successivamente, Corte cost. 100/1991 ha affermato che “oggetto della tutela dell’art.38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela“.

Alla luce di queste considerazioni, e visto che il mobbing è un fenomeno che si manifesta tipicamente proprio nell’ambiente lavorativo, non poteva non farsi rientrare nell’alveo della copertura assicurativa Inail, quale malattia professionale, anche la patologia derivante dal mobbing.

Così infatti annota Cass. 20774/2018: “L’approdo, cui conduce questo lungo excursus, porta dunque ad affermare che, nell’ambito del sistema del TU,

sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione;

dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l’art. 28, comma 1 del tu. 81/2008). Pertanto, ed in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia.”

[1] S. TRIFIRÒ, G. FAVALLI, F. ROTONDI, Le soluzioni degli esperti, DPL Casi e Questioni 26/2003; Salvatore Mazzamuto, Un’introduzione al mobbing: obbligo di protezione e condotte plurime d’inadempimento, in (a cura di) P. TOSI, Il mobbing, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 1 e ss.

[2] P. RAUSEI, Il mobbing sarà reato? – L’ipotesi della sanzione penale in Italia, DPL Inserto 31/2002.

[3] H. EGE, Mobbing, Bologna 1996, pag. 23 e ss. Cfr. id., Il mobbing in Italia, Bologna 1997; Il mobbing estremo, Bologna 1997 e I numeri del mobbing. La prima ricerca italiana, Bologna 1998.

[4] Cfr. ex plurimis Cass. 20774/2018, Cass. 13882/16, Cass.7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005, Cass.7633/2004, Cass.3765/2004, Cass.6894/2002, Cass.5841/2002, Cass. 5354/2002, Cass.1944/2002, Cass. 9556/2001, Cass. 3363/2001, Cass. 10298/2000, Cass. 12652/1998, Cass. 131/1990).

La domanda giudiziale inammissibile è idonea ad interrompere la prescrizione?

ecco il nostro intervento

 Con la sentenza n. 29609 dd. 16.11.2018 la Corte di Cassazione, facendo seguito alle precedenti pronunce nn. 1516/2016 – SS.UU. -, 23017/2012 e 24808/2005, ha ribadito quanto segue:

“il principio sancito dall’art. 2945, comma 2, c.c., secondo cui l’interruzione della prescrizione determinata dalla proposizione della domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, trova [omissis] deroga soltanto nel caso di estinzione del processo, e resta pertanto anche applicabile anche nell’ipotesi in cui detta sentenza […] si sia limitata a definire eventuali questioni di carattere pregiudiziale, purché essa sia stata pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza [omissis]”

Nel caso dal quale è scaturita la sopraccitata pronuncia dei giudici di legittimità, nello specifico, parte attrice aveva instaurato un giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno patito per occupazione illegittima di immobile. In fase di impugnazione, successiva alla sentenza di primo grado, gli attori avevano per la prima volta formulato in via subordinata domande di determinazione delle indennità di occupazione ed espropriazione, dichiarate inammissibili in quanto nuove.

In tale contesto, la Suprema Corte ha non solo ritenuto che l’atto d’appello avesse esplicato efficacia interrutiva dei termini prescrizionali anche in ordine proprio a quelle domande dichiarate inammissibili all’esito della fase di gravame, ma ancor più significativamente che tale efficacia non fosse meramente istantanea, ma ricadesse nell’ambito applicativo dell’art. 2945, comma 2, c.c..

Secondo la posizione della Corte, infatti, l’effetto interruttivo permanente disciplinato da tale norma deve essere riconosciuto anche alla domanda dichiarata inammissibile, posto che la relativa dichiarazione di inammissibilità presuppone in ogni caso una pronuncia giudiziale idonea a passare formalmente in giudicato e, correlativamente, una difesa attiva della controparte, che dunque si presuppone sia pienamente edotta della volontà dell’attore di azionare il diritto oggetto della domanda.

La sentenza in parola pare perfettamente coerente con i principi cardine dell’impianto processualistico e, segnatamente, con la finalità e la ratio dell’art. 2945 c.c.. Si ritiene, peraltro, che un’importante eccezione possa darsi nel caso in cui la domanda attorea sia dichiarata inammissibile (rectius, radicalmente nulla) qualora ricorra l’ipotesi disciplinata dall’art. 164, comma 4, c.p.c.:

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Un vizio afferente l’editio actionis, ad avviso di chi scrive, renderebbe infatti impossibile ritenere soddisfatto quel requisito di conoscibilità dell’altrui diritto fatto valere in giudizio, ritenuto elemento determinante dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 29609/2018 qui riportata. Tanto è vero che un’eventuale integrazione o rinnovazione, rilevato il vizio di cui all’art. 164, comma 4, c.p.c., per espressa previsione legislativa contenuta nel seguente comma 5 avrebbe efficacia sanante ex nunc e lascerebbe, dunque, ferma ogni prescrizione o decadenza nel frattempo intervenuta.

In conclusione, si ritiene che la domanda giudiziale inammissibile possa essere ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione con effetto interruttivo permanente sino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha sancito l’inammissibilità. Qualora, tuttavia, la declaratoria di inammissibilità/nullità sia il portato dell’applicazione dell’art. 164, comma 4, c.p.c. (evidentemente, senza che la parte che agisce in giudizio abbia proceduto a idonea integrazione o rinnovazione della domanda), la domanda stessa non esplicherà, pacificamente, alcuna efficacia interruttiva nemmeno ad effetto istantaneo.

Recupero del credito e nuovo procedimento monitorio, ipotesi di modifica del codice di procedura civile

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È al vaglio al Senato, proprio in questi giorni, il disegno di legge n. 755 dd. 07.08.2018 (qui il link), avente ad oggetto “modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l’effettiva realizzazione del credito“. Il d.d.l., per quel che interessa in questa sede, prevede l’introduzione di un’ulteriore procedura di recupero credito in via monitoria, da affiancare dunque a quella “tradizionale” di cui all’art. 633 c.p.c.. Questo il testo dell’art. 656bis c.p.c., nella formulazione proposta nel disegno di legge:

Art. 656- bis – (Atto di ingiunzione di pagamento) – L’avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell’assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, emette un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all’altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata: a) se del diritto fatto valere si dà prova scritta ai sensi dell’articolo 634; b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. Nell’atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

Nella sostanza, il procedimento monitorio nella sua nuova veste, alternativa ed ulteriore rispetto a quella attuale, si svilupperebbe come atto di parte, il cui impulso sarebbe affidato al legale del creditore: in questa fase non sarebbe dunque necessario alcun vaglio né provvedimento giudiziale. La ratio dichiarata della proposta è quella di introdurre un meccanismo di alternative dispute resolution. Nello stesso testo del d.d.l. si legge quanto segue:

In buona sostanza è il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, che il disegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656- bis, eliminando, per talune ipotesi, quel mero «accertamento notarile» che oggi è svolto dai giudici civili e che tuttavia ha un notevole costo per l’amministrazione della giustizia provocando un rallentamento ed un impatto negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.

Viene peraltro specificato come, anzitutto, l’ingiunzione di pagamento inviata dal legale non potrà avere alcuna efficacia esecutiva, neppure provvisoria, se non in caso di mancata opposizione del ricevente nei termini indicati dalla norma. In via ulteriore, si è tentato di assicurare comunque un preventivo vaglio rispetto alla fondatezza del credito, affidando tale attività allo stesso legale e prevedendo l’introduzione del seguente articolo:

Art. 656- ter – (Verifica dei presupposti) – È onere dell’avvocato che emette l’ingiunzione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 656- bis. Nel caso in cui l’avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente ordine professionale e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. [omissis]

L’eventuale opposizione del debitore, sempre secondo la prospettazione del disegno di legge n. 755/2018, dovrà essere proposta nella forma del ricorso (e non già, dunque, dell’atto di citazione) sempre nel termine di venti giorni dal ricevimento dell’ingiunzione, decorso infruttuosamente il quale il creditore potrà agire forzatamente. Il contenuto del d.d.l. e, segnatamente, lo strumento processuale che lo stesso si propone di introdurre con la (pur meritoria) finalità di rendere più snello e meno macchinoso il recupero del credito, desta non poche perplessità.

Anzitutto, ad avviso di chi scrive l’ingiunzione “di parte” potrebbe andare incontro a possibili censure dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, con particolare riguardo all’art. 24 Cost.. Lo strumento processuale di cui al tratteggiato art. 656bis c.p.c. pare infatti sottrarre al necessario ed indefettibile vaglio di un organo giurisdizionale l’emissione di un atto che, in assenza di opposizione negli stretti termini temporali indicati nella proposta di legge, è destinato ad esplicare effetti estremamente incisivi nella sfera giuridica del debitore, e tutto ciò in lesione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito.

In secondo luogo, proprio in quanto atto di parte si ritiene che lo strumento processuale in parola possa prestarsi a possibili storture applicative, rese più improbabili a fronte del controllo giurisdizionale, pur a vocazione prevalentemente formalistica, previsto dall’attuale assetto del procedimento monitorio. Storture che difficilmente potranno essere scongiurate dagli strumenti di responsabilizzazione del legale della parte creditrice, stante il fatto che da quest’ultimo difficilmente potrà essere pretesa una verifica che vada oltre l’esistenza e apparente regolarità della documentazione posta a base dell’asserito credito.

Al contrario, ad avviso di chi scrive pare meritevole di approfondita valutazione la proposta di introduzione dell’art. 492ter c.p.c., grazie al quale sarebbe possibile per il creditore, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale territorialmente competente, accedere ad informazioni relative ai beni da pignorare del debitore. Ciò, chiaramente, andrebbe a chiaro vantaggio della parte creditrice, la quale potrebbe valutare la convenienza e l’opportunità di un’azione monitoria prima di darvi corso, così da avere piena consapevolezza di potenzialità, costi e rischi.