L’impugnazione da parte dell’assicurazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza erga omnes

leggi su quotidianogiuridico.it

In caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile, l’impugnazione esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, che la domanda di garanzia da costui proposta, giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale.

A confermarlo è la Corte di cassazione con sentenza dell’11 aprile 2017, n. 9250.

«RINNOVO DELL’ANA 2003? CI ASPETTIAMO MAGGIORI CONCESSIONI DALLE COMPAGNIE»

«Il rinnovo dell’Accordo nazionale agenti del 2003? Da tempo stiamo lavorando allo studio di possibili ipotesi e a questo proposito vorrei ricordare che la contrattazione nazionale dovrebbe sempre riservare maggiori risultati alla parte debole del rapporto, per cui dal rinnovo dell’Ana ci aspettiamo maggiori concessioni dalle compagnie».

leggi l’articolo su tuttointermedari.it

leggi qui sull’attuale vigenza dell’Accordo Nazionale Agenti

Intermediari assicurativi e quantificazione degli oneri di sicurezza

di Rosalba avv. Colasuonno

E’possibile per l’intermediario assicurativo, a determinate condizioni, esporre costo zero alla voce oneri della sicurezza nell’offerta di partecipazione a una gara pubblica.

Abbiamo già visto come l’aggiudicazione ed esecuzione di un contratto d’appalto pubblico non comporti necessariamente l’aumento o l’integrazione ad hoc di spese per oneri della sicurezza specifici.

La quantificazione degli oneri aziendali della sicurezza è, dunque, rimessa al singolo concorrente in ragione del fatto che sono quelli

afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell’operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione.

L’indicazione degli oneri inerenti alla sicurezza aziendale deve necessariamente essere riferita esclusivamente alle

voci di oneri effettivamente sostenute o da sostenere in relazione allo specifico appalto dal concorrente e per le quali lo stesso dovrà fornire su richiesta della stazione appaltante le relative giustificazioni.

Date tali premesse è evidente che il contenuto delle prestazioni oggetto di appalto può essere tale da non comportare livelli di rischio afferenti al tema della salute e della sicurezza, né, nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame, può ritenersi sussistente un onere dichiarativo di costi ontologicamente inesistenti.

A maggior ragione nel caso di prestazioni aventi natura prettamente intellettuale, in cui nessuna attività è richiesta al di fuori dei locali dell’impresa prestatrice del servizio o comunque presso le sedi della stazione appaltante, stante

la riconosciuta illegittimità di clausole che obbligano i concorrenti a specificare nella propria offerta la consistenza degli oneri per la sicurezza in assenza conclamata di rischi, appare assolutamente meccanicistico e del tutto non pertinente con gli interessi sostanziali dell’Amministrazione l’applicazione di una norma basilare nel presidio di situazione giuridiche massimamente rilevanti, ma che anch’essa, anche per la sua natura centrale, va rispettata nei casi in cui sussistano quelle ragioni che è chiamata a presidiare” (Consiglio di Stato sez. V, 22.1.2014 n. 330).

I principi qui sopra espressi sono chiaramente applicabili ai servizi di brokeraggio assicurativo qualora l’attività, di ordine prettamente intellettuale, sia destinata a svolgersi in via esclusiva presso la sede della Società.

Né la complessa natura giuridica del contratto di brokeraggio assicurativo, riconducibile non solo all’attività di mediazione, ma anche quella di consulenza, vale a contraddire tale assunto posto che  anche lo

svolgimento di un’attività di intermediazione da parte del suo esecutore, mediante il compimento di operazioni di natura principalmente negoziale (…) in assenza pertanto di un’attività avente rilievo materiale, potenzialmente fonte di pericoli per i lavoratori coinvolti nella stessa(…) rientra pertanto a pieno titolo tra quelle eccezionalmente escluse dalla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 5651/2015 e n. 1051/2016) dall’obbligo di indicazione degli oneri aziendali nell’offerta economica, trattandosi di servizi aventi ad oggetto un’attività prevalentemente intellettuale, nel senso chiarito dalla stessa, e quindi, in cui le prestazioni materiali sono del tutto marginali” (TAR Milano sez  IV, 21.4.2016 n. 755, conforme Consiglio di Stato, sez. V, 19.1.2017, n. 223 ) .

Si deve escludere altresì che l’entrata in vigore del nuovo Codice abbia sostanzialmente inciso su tali approdi giurisprudenziali.

Del resto anche la giurisprudenza che per prima ha avuto modo di pronunciarsi sulla nuova disposizione ha ritenuto che

in relazione alla dedotta violazione della norma di cui all’art. 95 comma 10 d.lgs. 50\2016 per mancata indicazione dei costi in materia di salute e sicurezza, pur condividendo l’impostazione di parte ricorrente circa la doverosità dell’indicazione ora imposta dalla norma, nel caso di specie l’offerta della controinteressata è stata accompagnata dalla compilazione del previsto modulo anche sul punto in questione;  considerato che, pur dinanzi ad un valore a prima vista del tutto anomalo (indicato come pari a 0), il dato formale dell’indicazione dei presunti costi sussiste, cosicchè la verifica in capo alla stazione appaltante si sposta sul versante dell’eventuale sostenibilità ed anomalia dell’offerta, non certo sul dedotto profilo formale della violazione della norma invocata” (T.A.R. Liguria-Genova, Sez.I, 2.3.2017, n. 163).

Né una diversa lettura del dettato normativo, potrebbe ritenersi costituzionalmente legittima.

Infatti laddove l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 venisse intrepretato nel senso di imporre alle imprese concorrenti, a prescindere dall’oggetto della gara, di sostenere e dichiarare in una percentuale superiore allo zero oneri di sicurezza effettivamente e strutturalmente inesistenti, si porrebbe in evidente contrasto con:

(i) l’art. 41 Cost., poiché esigere il pagamento di oneri aggiuntivi non previsti per legge solo da parte di alcune imprese porrebbe un ingiustificato ostacolo al pieno dispiegamento del principio della libertà di iniziativa economica privata, impedendo che la concorrenza tra le imprese si svolga in condizioni paritarie;

(ii)  con gli art. 2 e 3 Cost. perché le norme denunciate comporterebbero un trattamento ingiustificatamente diverso tra le varie categorie di imprese (gravando unicamente le imprese attive nel settore dei contratti pubblici, ma non anche quelle che interagiscono con partner privati).

Tra l’altro si tenga presente che il fatto che la Stazione appaltante ritenga inammissibili “costi aziendali interni della sicurezza pari a 0 (zero)” (indicando quindi un valore presunto) non è neppure compatibile – dal punto di vista logico prima che giuridico – con  l’assunto per cui l’“indicazione degli oneri di sicurezza aziendali è rimessa alle singole imprese partecipanti, dato che trattasi di valutazioni soggettive rimesse alla loro esclusiva sfera valutativa. [in quanto n.d.r.] tale tipologia di oneri (…) varia da un’impresa all’altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa” (Adunanza plenaria 20 marzo 2015, n. 3).

 

Il broker assicurativo e gli appalti pubblici

L’attività del broker è ricompresa nella definizione di intermediazione assicurativa dettata dall’art. 106 d.lgs. 209/2005, consistente nel presentare o proporre prodotti assicurativi, o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico, nella conclusione dei contratti o nella collaborazione alla gestione o esecuzione, segnatamente nel caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Come specificato dall’art. 109 d.lgs. 209/2005, il broker assicurativo si distingue dagli altri intermediari in quanto esercita un’attività volta a mettere in relazione con le compagnie, delle quali non può essere mandatario, i soggetti che intendano provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi. A tal fine, riceve specifici incarichi per la ricerca nel mercato e l’individuazione dei prodotti assicurativi meglio rispondenti alle esigenze dei suoi clienti.

Il broker, dunque, è essenzialmente un esperto del settore  assicurativo, al quale si rivolgono i soggetti per ottenere l’analisi, l’inquadramento e le condizioni economiche e normative migliori per la copertura dei rischi che intendono assicurare (così Fabio Amabili in Brokeraggio assicurativo: natura giuridica, obblighi e responsabilità)

Questa è la cifra distintiva propria dei broker e degli agenti, che rispetto agli altri intermediari assicurativi e ai tipici mediatori, non promuovono un singolo affare ma prima ancora la cultura assicurativa (Cass. 9836/2001 – v. qui).

Tale fattispecie atipica caratterizza l’attività del broker coi due elementi della mediazione e della consulenza. Tanto che in giurisprudenza frequente è la massima che lo individua quale mediatore qualificato, visto che la sua attività di mediazione deve essere il risultato di un’attività di assistenza e collaborazione col soggetto assicurando, parte debole del contratto, per individuarne le esigenze particolari e scegliere le condizioni migliori e più adatte (così marco Rossetti in Il diritto delle assicurazioni – vol. I – pag. 605)

La natura mista del contratto di brokeraggio, cui ormai da tempo ha aderito la giurisprudenza di legittimità, evidenzia proprio che la sua attività mediatizia è connotata da questi profili intellettuali.

Proprio per questo sempre più spesso gli enti pubblici ricorrono ai servizi dei broker, dovendo garantirsi di un’apposita e adeguata garanzia per i molteplici rischi insiti nelle attività svolte. (v. ancora così Fabio Amabili in Brokeraggio assicurativo: natura giuridica, obblighi e responsabilità

Infatti, rispetto agli altri incarichi, quelli svolti per la Pubblica Amministrazione richiedono e prevedono principalmente la prestazione intellettuale di consulenza e assistenza professionale, rispetto a quella tipica di intermediazione che invece è devoluta per legge ad apposita gara e non alla libera attività del broker.
Per gli enti pubblici il broker è chiamato soprattutto a valutare i rischi, ad assistere nell’impostazione dei programmi assicurativi necessari, e a mettere a punto i bandi di gara per la selezione degli assicuratori e la determinazione del contenuto della polizza assicurativa, oltre che ad affiancarli nella successiva fase di gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi.
Come facilmente se ne ricava, la prestazione intellettuale prevale di gran lunga in questi casi sulla quasi assente attività di mediazione.

Quale che sia la natura del broker, commerciale o invece intellettuale, essa non ha peraltro alcuna ricaduta con riferimento ai presidi e alle misure di sicurezza.
infatti, il broker assisterà l’ente pubblico con la propria struttura, che opererà esattamente allo stesso modo che per gli altri clienti, senza che l’incarico pubblico comporti variazioni di luogo e di attività e quindi di rischio.

Il broker non deve dunque far fronte ad alcun onere di sicurezza aggiuntivo.

Di tale situazione ha preso chiaramente atto il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V –  N. 01051/2016 ), proprio con riferimento ai broker assicurativi che svolgano la propria attività per enti pubblici ha così correttamente statuito:

 

Oggetto d’appalto è il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio in favore della Regione Liguria, un’attività intellettuale svolta per lo più nei locali dell’impresa prestatrice del servizio.
La consulenza assicurativa s’esaurisce in se stessa, ossia costituisce l’oggetto essenziale e (per chi riconosca la categoria concettuale) il contenuto esclusivo del contratto, senza essere comportare in via complementare, strumentale ed accessoria l’esecuzione di prestazioni materiali che espongano (ad esempio: l’attività di progettazione di oo.pp.) il personale ad eventuali rischi o pericoli.
In definitiva i servizi in questione non presentano i rischi specifici cui applicare la disposizione contenuta all’art. 87, comma 4, d.lgls n. 163/2006 e gli arresti giurisprudenziali richiamati in sentenza (Cons. St., ad. plen. 3 e 9 del 2015) che, testualmente, riguardano i costi inerenti alla sicurezza aziendale per l’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto oggetto d’appalto.
Che, oltretutto, diversamente da quanto reputa la società appellata, non sono teleologicamente assimilabili ai costi intesi a garantire lo standard legale di sicurezza della sede aziendale ove i dipendenti svolgono le mansioni cui sono ordinariamente addetti.
Né l’onere dichiarativo di costi ontologicamente – ancor prima che giuridicamente – insussistenti è prescritto dall’art. 18 del capitolato speciale
.”

 

CREDITS:

Fabio Amabili in Brokeraggio assicurativo: natura giuridica, obblighi e responsabilità

Marco Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, vol. I, Cedam 2011, Pag. 605

Assicurazione danni e vita in un solo contratto

Abbiamo già affrontato (qui) il caso in cui più assicuratrici intervengano nello stesso contratto per assumere pro quota il medesimo rischio o rischi diversi riguardanti il medesimo bene. Tale fattispecie va sotto il nome di coassicurazione.

Il tema di questo articolo, per molti aspetti contiguo, riguarda non l’abbinamento tra imprese di assicurazione quali parti di un unico contratto; quanto, invece, l’abbinamento tra garanzie tipiche del ramo danni con garanzie tipiche del ramo vita all’interno di un unico contratto.

Non necessariamente, in questo caso, sono coinvolte sotto il profilo assuntivo due o più compagnie assicuratrici.

Tuttavia, anche alla luce di come sono costituiti i gruppi assicurativi e della preferenza accordata alla distinzione in due società diverse dedicate rispettivamente ai rami danni e vita, nella prassi un contratto che proponga copertura dei due rami danni e vita finisce spesso col coinvolgere due distinte imprese di assicurazione.
Le compagnie così coinvolte, peraltro, non necessariamente  debbono appartenere al medesimo gruppo assicurativo; ma potrebbero accordarsi, similmente a quanto avviene per la coassicurazione pura, costituendo una joint-venture per la vendita di determinati prodotti e servizi.

L’Authority ha sul punto delineato delle linee-guida ben specifiche nella soluzione resa alla faq 1 sul Regolamento 35 (1):

“Qualora un’impresa commercializzi un unico prodotto nel quale risultino abbinate coperture assicurative relative a rami danni e a rami vita, potrà essere redatto un Fascicolo informativo contenente un’unica Nota Informativa con sezioni separate per le specifiche coperture assicurative.
Nel caso in cui il prodotto risulti commercializzato da due imprese le sezioni della Nota Informativa dovranno essere distinte anche per singola impresa.”

Con questa risposta Ivass (allora Isvap) ha dunque affermato che è possibile assumere in abbinamento rischi property, liability, casualty, vita.

La preziosità di tale indicazione si deduce dalla domanda posta dal mercato, che sottintendeva due profili problematici che rendevano dubbia la risposta affermativa, quanto meno sotto il profilo operativo; ossia  che:

(a) molte previsioni normative (si pensi al codice civile) sono specificamente previste per i rami danni o per i rami vita e non sono reciprocamente estendibili o applicabili;

(b) la regolamentazione dell’Authority prevede due format distinti di fascicolo informativo rispettivamente per i rami danni e i rami vita, e specifici adempimenti durante il contratto per particolari tipi di copertura.

Scendendo nella specifico, la domanda proveniente dal mercato poneva il quesito se, qualora vi fosse (tra le varie ipotesi, anche) l’offerta congiunta di distinti prodotti rami e vita, fosse possibile (i) allegare alla nota informativa vita quella danni o (ii) creare un’unica nota informativa riportante le caratteristiche dei contratti abbinati.

La risposta di Isvap non riguarda l’ipotesi (i); ma, andando dritta al nocciolo, chiarisce che, nel caso di abbinamento di coperture assicurative danni e vita in un unico prodotto, potrà essere redatto un unico fascicolo informativo.

Pare di cogliere, nella risposta di Isvap, una particolare coloritura al termine abbinamento.
Quest’ultimo può avvenire in due modi:
1. offrire all’assicurato una polizza danni in abbinamento con una polizza vita;
2. offrire all’assicurato un contratto che fornisca sia garanzie vita sia garanzie danni.
Isvap prende in considerazione questo secondo modo d’intendere l’abbinamento, e testualmente:

un unico prodotto nel quale risultino abbinate coperture assicurative relative a rami danni e a rami vita”,

da cui possiamo trarre che

la risposta di Isvap non solo dà per scontato che vi sia un solo fascicolo informativo (non potrebbe essere altrimenti, visto che a ogni contratto deve corrispondere un fascicolo informativo); ma autorizza che vi sia una sola nota informativa (con sezioni separate per le distinte coperture e/o imprese assicuratrici) all’interno di quel fascicolo.

Se si vuole vendere in un unico prodotto garanzie vita e garanzie danni, unico dev’essere anche il fascicolo informativo: in tal caso, per coerenza e coesione (interna, e cioè contrattuale e regolamentare; esterna, e cioè di chiarezza e riconoscibilità) unitaria deve tendenzialmente essere anche la nota informativa.
All’interno della nota informativa andranno previste sezioni separate, dedicate rispettivamente:
i) alle diverse tipologie di copertura
ii) a ciascuna  delle diverse imprese assicuratrici, qualora le garanzie siano prestate da più compagnie distinte.

Osservazioni conclusive.

Qualora in un unico contratto si abbinino garanzie vita con garanzie danni, il fascicolo informativo andrà predisposto tenendo conto della diversità delle regole contrattuali e del fascicolo informativo che rispettivamente il codice civile e il Reg. 35 (2) prevedono specificamente per i rami danni e per i rami vita.

Ad esempio, andrà esplicitamente indicata la durata annuale (con tacito rinnovo) per le coperture danni, o in alternativa la durata poliennale con riduzione di premio; ed altrettanto esplicitamente andrà indicato che, invece (e salvo diversa previsione contrattuale), le coperture vita non hanno questa limitazione temporale.

Si dovrà inoltre tenere conto dei diversi adempimenti informativi da attuare in corso di contratto per alcuni tipi di copertura, e che dunque interessano solamente alcune delle garanzie del prodotto.

 

note

(1) http://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2010/n35/Domande_frequenti_Reg_35.pdf

(2) www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2010/n35/Reg.-n.35.pdf

La coassicurazione

Con l’istituto della coassicurazione, più imprese assicuratrici assumono in comune e per quota un certo rischio.


La nozione giuridica risultante dall’art. 1911 c.c. postula una struttura oggettivamente unitaria, trattandosi del medesimo rischio o di rischi riguardanti il medesimo bene; ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, dato che essi, d’accordo tra di loro e con il contraente, prestano la garanzia frazionatamente, e quindi assumendo distinte posizioni giuridiche nei confronti dell’unico assicurato in rapporto alla misura della rispettiva partecipazione al rischio.
Si tratta, dunque, di obbligazione parziaria, non sussistendo tra i coassicuratori alcun vincolo di solidarietà. Il che è conseguenza logica del contratto di coassicurazione, la cui ratio è proprio la ripartizione del rischio tra diversi assicuratori.

Il contratto di coassicurazione può essere concluso essenzialmente in due diverse maniere:
mediante più contratti, uno per ciascun coassicuratore, con polizze diverse;
mediante un unico contratto, al quale intervengono tutti gli assicuratori interessati, e con il relativo rilascio di un’unica polizza.

In Italia, il sistema più diffuso è quello della polizza unica, con una partecipazione pro quota dei vari assicuratori, e conclusa da uno solo di loro per conto di tutti.

Fermo restando quanto anzidetto, ossia che il contratto di coassicurazione genera separati rapporti giuridici, in ordine ai quali ciascun coassicuratore diviene titolare di singole distinte posizioni soggettive sostanziali e processuali, per ragioni di semplicità operativa è d’uso ricorrere ad un particolare strumento negoziale, rappresentato dalla cd. clausola di delega.

Clausola di delega.
Con tale clausola, i coassicuratori affidano ad uno solo (il delegatario) l’incarico di gestire la polizza, delegandolo a compiere una serie di atti. Si tratta di un mandato collettivo in rem propriam (realizzazione di un affare di comune interesse). Detta clausola riguarda esclusivamente la fase di conclusione e di gestione del contratto, e non incide sulla struttura genetica dello stesso.

In giurisprudenza è pacifico che la clausola di delega possa contemplare il potere per il delegatario di stipulare la polizza in nome e per conto di tutti i coassicuratori, attraverso l’attribuzione di un potere di rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387 e ss. c.c.

In questi casi, la compagnia delegataria potrà procedere alla vendita diretta, ovvero avvalersi della propria rete distributiva, sulla base del proprio rapporto agenziale o in genere di preponenza. Nella prassi, una clausola di delega alla stipulazione con rappresentanza contempla espressamente entrambe le ipotesi.

Qualora l’assicuratore sottoscriva una polizza in nome e per conto di un altro coassicuratore, senza il rilascio di valida procura (o successiva ratifica), può essere chiamato a rispondere dall’assicurato, a titolo di responsabilità contrattuale, solo nei limiti della quota di sua pertinenza, salvo restando la diversa responsabilità extracontrattuale, quale falsus procurator ai sensi dell’art. 1398 c.c., in ordine al danno che l’assicurato medesimo abbia subito per aver confidato nella validità dell’intero contratto.

In altri casi, la delega rimane circoscritta alla fase di esecuzione e gestione della polizza, alla cui stipulazione intervengono invece tutti i singoli coassicuratori. Anche in tali casi, ciascuna compagnia potrà avvalersi della propria rete distributiva, ma con la specificazione che nella fase di emissione dovranno intervenire tutti i relativi intermediari.

Da tanto si evince che:

  1. ciascuna delle coassicuratrici può attendere all’esecuzione della polizza, e quindi alla gestione del rapporto contrattuale e dei sinistri, anche in nome e per conto dell’altra;
  2. la sottoscrizione ovvero la modifica del contratto implicano, invece, la presenza di ciascuna coassicuratrice, in modo tale che né la delegataria né la condelegataria possano stipulare la polizza in nome e per conto dell’altra, e quindi impegnarsi contrattualmente senza previo vicendevole consenso.

La gestione e liquidazione del sinistro in caso di coassicurazione.
Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa di assicurazione sarà tenuta a gestire e liquidare il sinistro pro quota, e cioè solamente per quella porzione di rischio che s’è impegnata a coprire e tenere indenne.

CODELEGA. Tuttavia, è frequente tra le coassicuratrici utilizzare il sistema della (co-)delega anche e soprattutto per la gestione del sinistro: in tal caso, la compagnia delegataria sarà tenuta a gestire tutte le fasi e a procedere alla liquidazione materiale. Resta fermo il principio per cui ciascuna compagnia, tramite gli uffici liquidativi della delegata, concorrerà pro quota al versamento della parte di rischio assunta.

Differenze con la riassicurazione.
I due istituti della coassicurazione e della riassicurazione traggono origine da una medesima ratio e condividono altresì analoghi scopi: concettualmente e operativamente, dunque, presentano forti affinità. Tuttavia, accanto a tali similarità, si deve tener conto di alcune diversità che comportano, dal punto di vista giuridico, una netta distinzione tra le due fattispecie. E sono le medesime imprese di assicurazione che, prediligendo un modello operativo piuttosto dell’altro, decidono se operare in coassicurazione, o se invece dar luogo ad una riassicurazione.

Entrambe queste figure perseguono la ripartizione dei rischi – che è alla base del procedimento tecnico assicurativo – attuandola tra più imprese di assicurazione, a compensazione tra i casi sfavorevoli e quelli favorevoli di una massa omogenea di rischi: in senso verticale, mediante la riassicurazione; in senso orizzontale, mediante la coassicurazione.

Tanto si evince dal raffronto tra l’art. 1911 e l’art. 1929 c.c.: nella coassicurazione, l’assicurato stringe un rapporto contrattuale con tutti i coassicuratori; nella riassicurazione, invece, il rapporto contrattuale si crea solo tra l’assicuratore e il riassicuratore, lasciandone estraneo l’assicurato.

Con la riassicurazione non si assiste – a differenza della coassicurazione – ad una assunzione in comune e diretta di un medesimo rischio da parte di più imprese assicuratrici. Al contrario, la compagnia di assicurazione assume integralmente il rischio coperto, ed integralmente ne risponderà all’assicurato. Soltanto, assicura a sua volta (riassicura, per l’appunto) parte o la totalità di questo rischio presso altra compagnia. In sostanza, si crea un rapporto in cui un assicuratore cede ad un altro soggetto parte o tutti i rischi che ha assunto in via diretta dall’assicurato così localizzandoli, nei confronti di quest’ultimo, interamente presso di sé.

Una particolare modalità di riassicurazione è il cd. fronting: specifica forma di riassicurazione totale facoltativa, che ha luogo quando l’assicuratore cede totalmente o quasi il rischio al riassicuratore, il quale, di solito, ne determina anche le condizioni normative e tariffarie. L’assicuratore si limita a prestare la propria qualifica di assicuratore diretto, ricevendo per questo una commissione detta fronting fee. In questo tipo di operazione – così come in ogni caso di riassicurazione – l’assicuratore che fa fronting è obbligato nei confronti dell’assicurato per l’intero rischio, indipendentemente dal fatto che il riassicuratore indennizzi o meno il sinistro.

Differenze con l’assicurazione presso diversi assicuratori.
La coassicurazione si distingue anche dall’istituto disciplinato all’art. 1910 c.c.: in quest’ultimo caso, infatti, per il medesimo rischio sul medesimo bene sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, e l’assicurato è tenuto a darne notizia a ciascun assicuratore per evitare indebite duplicazioni dell’indennità.