terzo trasportato: il fatto umano rientra nel caso fortuito che libera l’assicuratore del vettore

Con la sentenza 13 febbraio 2019, n. 4147, la Cassazione ha preso posizione in merito all’azione diretta del terzo trasportato, che sia rimasto danneggiato in un sinistro stradale, nei confronti dell’assicuratore del vettore/veicolo su cui si trovava al momento dell’incidente.

Ricordiamo che l’art. 141 d.lgs. 209/2005, prevede che:

1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.

3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150“.

Come sottolineato dai commentatori e dalla giurisprudenza di merito, tale disposizione prevede un favor nei confronti del terzo danneggiato, dandogli infatti modo di procedere direttamente nei confronti dell’assicuratrice della vettura su cui viaggiava. Questo favor ha una duplice declinazione, che facilita l’esercizio dell’azione: a) evita che il terzo danneggiato debba raccogliere le informazioni dagli altri veicoli coinvolti nel sinistro, potendo limitarsi a raccogliere – con molto più facilità – i dati dell’auto su cui si trovava al momento dell’impatto; b) il terzo danneggiato deve semplicemente dimostrare l’accadimento, mentre è esonerato dalla dimostrazione di chi sia il responsabile dell’accaduto.

Alla stregua di tale favor, pressoché tutti i commentatori e moltissimi giudici di merito avevano però concluso che la responsabilità dell’assicuratore del veicolo su cui il terzo è trasportato sia di natura oggettiva. E giustificano tale conclusione adducendo proprio il favor che il legislatore ha voluto riconoscere al terzo trasportato.

Tuttavia, tale lettura incontra un duplice limite, semantico e sistemico. Infatti, l’incipit della norma in commento prevede espressamente la clausola liberatoria del caso fortuito.

I sostenitori della tesi qui criticata, non potendo evidentemente non prendere atto del testo della norma, ne hanno dato una lettura particolarmente restrittiva, adducendo che nel caso fortuito rientrerebbe solamente un fatto naturale non prevedibile né evitabile. Tale interpretazione – avvallata come detto in molti casi giudiziali – si scontra tuttavia con un evidente limite, costituito dalla doppia circostanza che essa legge “forza maggiore” laddove invece la norma scrive “caso fortuito”, che nell’ordinamento italiano ricomprende pacificamente anche il fatto umano del terzo.

Già in un intervento del febbraio 2016, chi scrive aveva avuto modo di osservare che questa interpretazione restrittiva appare come una forzatura ermeneutica, che non trova ragion d’essere nella struttura giuridica dell’art. 141, né giustificazione o sistemazione logica in seno all’ordinamento giuridico. 
In realtà, che l’art. 141 debba intendersi come presunzione di (co-)responsabilità, con ciò facendo esattamente il paio con l’art. 2054 c.c. e istituendo per evidente conseguenza la solidarietà nei confronti del terzo trasportato, lo si evince dall’espressione “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti”. 

L’interpretazione più lineare di tale locuzione (e quella più sostenibile vista la sua coesistenza con la clausola liberatoria) è quella di liberare il terzo trasportato dall’onere di provare la colpa del vettore per ottenere il risarcimento dal suo assicuratore. Ma, esattamente come in ogni caso di responsabilità oggettiva e/o presunta, all’obbligato è data la possibilità di liberarsi qualora l’evento si sia verificato per un fatto esterno alla sua sfera di controllo. Tanto che, per l’appunto, l’incipit dell’art. 141 fa “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, inserendo una clausola liberatoria che testimonia la natura presuntiva (dalla quale potersi dunque liberare) della responsabilità dell’assicuratore del vettore. 

Ora, non v’è ragione alcuna di ritenere che, in tutto il sistema giuridico, solamente nell’art. 141 d.lgs. 209/2005 il caso fortuito, ossia ciò che non rientra nella sfera di controllo del soggetto presunto responsabile, non ricomprenda anche il fatto umano del terzo (di cui il responsabile non debba rispondere). Ciò sarebbe contraddittorio, nello specifico con l’art. 2054 C.C., e in generale coi principi dell’ordinamento, traibili ad esempio dagli artt. 1227 e 2055 c.c. o dagli artt. 2051, 2048 e 2049 C.C. così come applicati anche in sede giudiziale. 

E la contraddittorietà la si desume anche dalla circostanza che quella dottrina, pur accomunata nell’escludere il fatto umano del terzo dal caso fortuito dell’art. 141, si divide invece nell’individuazione del fatto umano rientrante o meno in tale esclusione: c‘è chi ricomprende solo il fatto del terzo conducente, chi anche del terzo non alla guida come ad esempio il pedone, chi infine anche quello del terzo custode (es: gestore o proprietario della strada). 

D’altro canto, come la Corte costituzionale ha avuto modo di stabilire, l’art. 141 si affianca al rimedio generale dell’art. 144: sicché il terzo trasportato, che non abbia ottenuto il risarcimento dall’assicuratore del vettore in virtù della clausola liberatoria, potrà senz’altro ottenere soddisfazione con l’azione diretta verso l’assicuratore del responsabile civile ove non operi giuridicamente la presunzione solidale dell’art. 141. 

La ragionevolezza e linearità di tale interpretazione ha trovato ora avvallo nella sentenza di legittimità, che consente all’assicuratore del vettore di dare la prova liberatoria, ossia di dimostrare l’assenza di un pur  minimo profilo di responsabilità anche solo concorsuale del proprio assicurato nella causazione del sinistro:

“L’art. 141 d.lgs. n. 209/2005, in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane – come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro.”

E ancora:

“In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’art. 141 d.lgs. 209/2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può,tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 141, comma terzo, dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto.”
Insomma,  la lettura corretta della norma non può prescindere dal richiamo al caso fortuito, che viene scelto dal legislatore come parametro del bilanciamento degli interessi tra il trasportato e l’assicuratore del vettore. Il fortuitus casus, ivi richiamato, è il tradizionale concetto giuridico ormai pacifico da anni e non già una fattispecie che esclude le condotte umane – compresa quella del danneggiato – come vorrebbero i sostenitori dell’interpretazione criticata e oggi smentita dai giudici di legittimità. Se il legislatore avesse inteso stravolgere tale consolidato concetto, lo avrebbe fatto ex professo.

funzionamento e liceità della liberalizzazione e aggiornamento del RUI

 Con la sentenza n. 4/2020 pubblicata il 02.01.2020, il Tribunale di Trento è intervenuto sulla c.d. liberalizzazione del portafoglio: un istituto poco frequentato nelle aule giudiziali, ma che ricopre un’importanza diffusa e rilevante nel mercato assicurativo e nei rapporti tra compagnie preponenti e agenti di assicurazione.

La pronuncia in esame si pone, dunque, come un precedente in grado di affiancare e avvallare la consueta prassi, invalsa da decenni nel settore, dandole crisma d’applicazione giurisprudenziale: sia sotto il profilo della sua definizione e legittimità; sia sotto il profilo della ridefinizione dei rapporti (e quindi dei diritti e degli obblighi) tra impresa e intermediario successivamente alla sottoscrizione dell’accordo di liberalizzazione.

L’importanza della sentenza è dovuta anche al fatto che il Tribunale di Trento è territorialmente competente per uno dei maggiori gruppi assicurativi italiani (nonché il primo per fondazione): sicché l’arresto in commento è potenzialmente destinato a creare un precedente anche per gli altri fori che, al pari di quello tridentino, siano per collocazione territoriale vocati a conoscere con più frequenza di tale materia e più in generale di diritto delle assicurazioni.

La definizione.

Quanto alla definizione di liberalizzazione, il Tribunale di Trento così puntualizza:

Vale premettere che la liberalizzazione deve intendersi quale un accordo tra la compagnia assicurativa e l’ex agente, in forza del quale le parti convengono di sostituire le indennità di fine rapporto con la possibilità di quest’ultimo di mantenere la gestione ordinaria delle polizze, trasferendo alla scadenza concordata i contratti assicurativi ad una nuova compagnia  (…).

 In particolare giova rammentare che con la liberalizzazione del portafoglio aziendale il preponente cede all’agente gli affari rinunciando ai vantaggi economici che ne sarebbero derivati, laddove l’agente ottiene la possibilità di trasferire i contratti dallo stesso gestiti presso un’altra compagnia assicurativa, rinunciando alla indennità di risoluzione del rapporto previste dall’art. 1751 c.c. e dall’ANA 2003.

L’art. 1751 c.c. prevede un sistema indennitario, che vede come presupposto l’impossibilità dell’agente di continuare a lucrare provvigioni sugli affari che rimangano del preponente, stante la cessazione del rapporto agenziale; di talché è evidente che in tale ipotesi le indennità costituiscono un corrispettivo economico a fronte della cessione dei contratti da parte dall’agente ed in favore della preponente all’atto della cessazione del mandato.

Diversamente, nella fattispecie in esame, l’intervenuta liberalizzazione consentendo all’agente di mantenere i guadagni provvigionali, costituisce una alternativa alle indennità previste dall’ANA 2003”.

Più nello specifico, optando per la liberalizzazione del portafoglio, l’intermediario cessa di essere

agente, rinunciando nel contempo definitivamente alle indennità di fine rapporto, come previsto dall’art. 12 Ter co. 1, 3 e 4 dell’Accordo Nazionale Agenti 2007”.

Naturalmente ci si è interrogati, soprattutto in dottrina, sulla liceità di una deroga all’art. 1751 c.c. A riguardo, per brevità è opportuno ricordare:

  1. che la deroga è sempre possibile e lecita laddove sia di miglior favore per l’agente – posizione oramai unanime tra gli interpreti
  2. che l’art. 1751 c.c., con specifico riferimento agli agenti di assicurazione, trova applicazione solo dove non vi siano apposite previsioni – il tutto, in virtù dell’art. 1753 c.c.

Questo secondo assunto – va dato atto – è criticato da parte della dottrina che si occupa di contratto di agenzia; ma è ritenuto assodato e legittimo per chi si occupa più nello specifico degli agenti di assicurazione, i cui connotati – sia economici sia sociali sia imprenditoriali – li distinguono dagli agenti di commercio, tanto che sono stati recepiti a livello normativo sia dal legislatore italiano (fra l’altro per l’appunto, con l’art. 1743 c.c.) che dal legislatore comunitario (direttiva 86/653/CEE; cfr. Corte di Giustizia CE, ordinanza 2003/C146/21).

Il Tribunale di Trento, pur succintamente e incidenter tantum, in merito alla liberalizzazione ha statuito che la

legittimità è stata riconosciuta da Cass. nn. 18203/2002 e 10853/2000, nonché da Trib. Milano n. 12129/2005, secondo cui “è meritevole di tutela, in quanto migliorativo, l’accordo di liberalizzazione del portafoglio agenziale assicurativo, disciplinato per la prima volta dalla contrattazione collettiva del 2003, in forza del quale l’agente rinuncia alle indennità di risoluzione del rapporto in cambio della facoltà di trasferire i contratti ad altra compagnia più redditizia, conseguendo così lo scopo principale dell’accordo, cioè il recupero della redditività dell’agenzia”.

In definitiva, l’atto di liberalizzazione costituisce un patto con il quale – per accordo tra le parti o su richiesta dell’agente – quest’ultimo scambia l’indennità di fine rapporto con la gestione temporanea delle polizze con lo scopo di trasferirle alla sua nuova preponente: la scommessa imprenditoriale consiste nella possibilità di mantenere con sé gli assicurati, appoggiandoli sulla nuova mandante, e continuando a lucrare le provvigioni su quei contratti che (senza liberalizzazione) sarebbero rimasti alla ex preponente.

I nuovi rapporti tra compagnia e intermediario e l’aggiornamento del Registro Unico Intermediari

Ci si può chiedere, allora, se l’accordo di liberalizzazione, per il periodo della sua durata, mantenga in essere un rapporto agenziale tra compagnia e intermediario, visto che quest’ultimo prosegue, seppure temporaneamente, nella gestione delle polizze dell’ormai ex preponente. Sul punto – come vedremo – l’Accordo Nazionale Agenti è decisamente chiaro.

E tuttavia vale la pena riportare la parte di sentenza che si occupa di questo aspetto; e che risponde alla lamentela dell’ex agente, il quale riteneva non corretto che, una volta siglato l’accordo di liberalizzazione, la compagnia avesse comunicato all’Ivass (per la conseguente pubblicazione sul Registro Unico Intermediari) che egli non era più suo agente.

A chi scrive è noto che non poche compagnie comunicano all’Ivass che l’intermediario ha cessato di operare come loro agente solo dopo la cessazione della liberalizzazione. E tuttavia, dato testuale alla mano, va ritenuta più corretta la prassi di quelle compagnie, tra cui quella protagonista della sentenza, che danno questa comunicazione all’Ivass sin dall’inizio della liberalizzazione.

Dello stesso parere è anche il giudicante che, alla luce di quanto espressamente previsto dall’Accordo Nazionale Agenti incluso il suo allegato A, ha così deciso:

Né appare condivisibile l’affermazione di parte attorea, secondo cui “E’ notorio che durante il periodo di liberalizzazione l’Agente continua ad essere considerato tale a tutti gli effetti…” (v. pag. 12 atto di citazione).

Invero, giova rammentare che la liberalizzazione presuppone l’intervenuta cessazione dal rapporto agenziale, come si evince dall’art. 12 ter ANA, il quale al co. 1 recita: “…. ferma restando l’efficacia del recesso, l’agente potrà scegliere tra il pagamento degli indennizzi e la liberalizzazione del portafoglio gestito dall’agenzia…”, prevedendo il co. 3 che “l’impresa… consente all’agente cessato, nel rispetto degli assicurati, di trasferire ad altre imprese i contratti di assicurazione in carico all’agenzia alla data di cessazione del rapporto”.

A ciò si aggiunga che l’art, 2 del modello di accordo di liberalizzazione di cui all’allegato A prevede che “Il rapporto di agenzia di cui in premessa è risolto dalla data in cui il presente accordo sottoscritto dall’agente è pervenuto all’impresa ai sensi del III comma dell’art. 12 Ter ANA 2003, e comunque non oltre il 30 ° giorno dalla comunicazione del recesso, come previsto dal I comma dell’art. 12 Ter ANA 2003”.

D’altro canto il rapporto che si instaura a seguito dell’accordo di liberalizzazione non può essere qualificato come agenziale in quanto ai sensi dell’art. 4 all. A “Durante il suddetto periodo l’agente non potrà stipulare nuove polizze, né concludere affari e incrementare quelli esistenti, e comunque non potrà svolgere alcuna attività promozionale diretta o indiretta per conto dell’impresa” (v. anche art. 3 Accordo di liberalizzazione).

Da ultimo, e appare dirimente sul punto l’art. 17 all. A stabilisce che “Il rapporto tra agente e impresa inerente il presente accordo di liberalizzazione non è assoggettato né all’ANA 2003 né agli artt. 1742 -1752 del codice civile”, con ciò escludendo espressamente l’attività agenziale, così come definita dall’art. 1741 c.c. e dall’art. 106 Cod. Ass.”

In sostanza, sotto il regime della liberalizzazione l’intermediario incaricato ha il solo compito di gestire le polizze sino alla prima scadenza di premio (annuale o rateale): a quel momento, l’assicurato potrà scegliere tra la disdetta della polizza con sottoscrizione di una nuova presso la nuova preponente dell’intermediario, e la conferma della polizza col vecchio assicuratore (nel qual caso verrà assegnato ad altro agente). L’intermediario, durante la liberalizzazione, non può invece rinnovare le polizze né stipularne di nuove per conto dell’ex preponente.

Non svolge dunque le attività tipiche dell’agente per l’ex compagnia, e pertanto l’aggiornamento del RUI andrà fatto più correttamente proprio all’inizio della liberalizzazione.