Rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, opponibilità nei confronti dell’assicuratore

Con la sentenza n. 18325 del 2019 la Suprema Corte di Cassazione modifica il proprio consolidato orientamento circa l’opponibilità all’assicuratore del giudicato di condanna del danneggiante di un sinistro stradale, nell’ipotesi in cui il primo, pur non essendo stato parte del giudizio penale, risulti convenuto dal danneggiato nel giudizio civile ai fini del pagamento del quantum risarcitorio definito nel giudizio penale. Nello specifico la Terza Sezione Civile afferma che:

il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cu il giudicato si è formato”.

Il caso: Il proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale veniva condannato dal GdP di Milano per il reato di lesioni personali colpose ed altresì al risarcimento del danno in favore della parte civile, danneggiata nel sinistro stradale de quo. Nel processo penale, tuttavia, non interveniva l’assicurazione.

Appellata dal condannato la sentenza di primo grado, la condanna veniva confermata dal Tribunale di Milano e visto il mancato pagamento del risarcimento, la parte civile chiede l’emissione di un decreto ingiuntivo. Nel giudizio civile veniva per la prima coinvolta la compagna assicuratrice per la RCA del danneggiante/condannato, la quale si opponeva al decreto ingiuntivo emesso. Il Tribunale civile adito, quindi, a seguito dell’opposizione, revocava il suddetto decreto e procedeva ad una rideterminazione nella minor somma, previa Ctu, del credito dovuto a titolo risarcitorio, condannando l’assicuratrice al pagamento in favore del danneggiato (degli eredi del danneggiato nel frattempo deceduto).

Tale sentenza di primo grado civile veniva quindi appellata dagli eredi del danneggiato (già parte civile del processo penale); l’assicuratrice, costituitasi in appello, invece chiedeva il rigetto del gravame.

Nel frattempo, la Suprema Corte di Cassazione, adita avverso la sentenza d’appello del giudizio penale (che aveva confermato la condanna per lesioni personali colpose e il risarcimento del danno alla parte civile), annullava tale sentenza limitatamente agli effetti civili relativamente al danno da risarcire, rimettendone alla Corte d’Appello di Milano il giudizio. La Corte d’Appello di Milano adita, quindi, rideterminava il credito risarcitorio nella maggior somma.

Con sentenza del 2016 la Corte d’Appello di Milano (giudizio civile), in parziale riforma della sentenza civile di primo grado – che come detto sopra era stata appellata – condannava l’assicuratrice al pagamento in favore delle eredi della somma di cui alla sentenza d’appello penale seguita alla remissione da parte della Suprema Corte, ed altresì a tenere indenne il condannato/danneggiante da quanto da esso dovuto in forza di tale sentenza.

A questo punto si poneva il seguente quesito: posto che l’assicuratrice è stata parte del solo giudizio civile (primo e secondo grado), ma non è stata mai coinvolta nel complessivo giudizio penale, è ad Ella opponibile o meno il giudicato penale recante l’accertamento sul quantum risarcitorio?

Su tale punto ricorre infatti per Cassazione avverso la sentenza (civile) della Corte d’Appello di Milano l’assicuratrice, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 cc..

Secondo la ricorrente, infatti, il condebitore solidale ex art. 1306 cc non può subire alcun pregiudizio dalla sentenza resa in un procedimento a cui è rimasto estraneo, escludendosi il nesso di pregiudizialità dipendenza tra rapporti giuridici in quanto, non essendo stato citato nel giudizio penale l’assicuratore, c’era stata una scissione tra l’accertamento svolto in sede penale e quello successivo eseguito nel giudizio civile.

La Suprema Corte ritiene tale motivo fondato, evidenziando come sulla questione dell’opponibilità del giudicato favorevole al danneggiato nei confronti dell’assicuratore nelle ipotesi di assicurazione RC derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il giudicato sia conseguito solo nei confronti del danneggiante assicurato, si contrappongono due orientamenti:

–         Il primo, meno recente, esclude tale opponibilità, in forza dell’estraneità a tale giudizio dell’assicuratore, terzo rispetto al rapporto processuale tra danneggiato ed assicurato;

–         Il secondo, più recente, ritiene che la sentenza di condanna al risarcimento pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale faccia stato nei confronti dell’assicuratore per quanto riguarda l’obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, anche qualora questo non abbia partecipato al giudizio, e ciò in quanto l’assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto a cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l’accertamento in essa contenuto.

Nonostante la stessa Suprema Corte negli ultimi anni abbia accordato una preferenza al secondo orientamento, nel caso in esame il collegio ritiene di aderire alla posizione minoritaria, evidenziando come la tesi favorevole all’opponibilità del giudicato muova dalla risalente teoria del giudicato riflesso. In forza di tale teoria, si legge sulla sentenza de qua,

il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con al conseguenza reciproca che l’efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza”.

Presupposto affinché si realizzai tale effetto del giudicato, prosegue la Corte, è la sussistenza quindi di un nesso di pregiudizialità dipendenza fra i rapporti giuridici.

Orbene, quando però i soggetti del rapporto pregiudiziale e quelli del rapporto condizionato non coincidono – come nel caso di specie -, prosegue il collegio, nel processo relativo a quest’ultimo rapporto non è possibile un accertamento con efficacia di giudicato della questione pregiudiziale su domanda di una delle parti, per il semplice motivo che, non essendo queste titolari del rapporto in questione, non sono legittimate ad agire sullo stesso; seguendo invece la teoria del giudicato riflesso, il giudicato sul rapporto pregiudiziale esplicherebbe la sua efficacia anche nei confronti del terzo titolare del rapporto legato a quello oggetto del primo giudizio (rapporto condizionato), stante il nesso di dipendenza giuridica.

Nel campo dell’assicurazione sulla responsabilità civile, la responsabilità del danneggiante e la sussistenza del contratto di assicurazione sono elementi costitutivi dell’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne il danneggiante; seguendo la teoria del giudicato riflesso, il giudicato tra danneggiato e danneggiante, in ordine all’esistenza della responsabilità e all’ammontare del debito, sarebbe opponibile all’assicuratore che non abbia partecipato al giudizio tra questi due soggetti, qualora l’assicurato agisca per essere tenuto indenne dalle conseguenze svantaggiose della sua soccombenza o sia il danneggiato stesso ad agire in sede risarcitoria in caso di assicurazione obbligatoria:

L’effetto giuridico della responsabilità resta accertato come rapporto giuridico e dunque con efficacia di giudicato anche per il terzo, e non quale mero fatto, suscettibile di accertamento incidenter tantum nella fattispecie di cui il terzo è parte”.

Tuttavia

Nell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti” prosegue la Corte “la relazione di pregiudizialità dipendenza è ciò che rende unisoggettiva un’obbligazione che, per effetto dell’azione diretta, diventa obbligazione solidale”.

L’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratrice comporta che il responsabile del sinistro e l’assicuratore rispondano in solido verso il danneggiato; un tanto, risultando applicabile l’art. 1306 cc relativo alla solidarietà, di conseguenza il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può valere contro il terzo assicuratore. Diversamente, può valere in suo favore solo qualora manifesti la volontà di avvantaggiarseneLa presenza della solidarietà passiva impedisce l’effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità dipendenza.

Accantonata la teoria dell’efficacia riflessa, vista anche l’esigenza di garantire al terzo l’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e, in forza del principio del giusto processo, il diritto ad un contraddittorio pieno ex art. 111 Cost., la Suprema Corte protende per l’adozione della tesi minoritaria.

Ferma quindi la regola che l’efficacia del giudicato non può operare contro il terzo, può desumersi dall’art. 1306 cc il principio generale per cui gli effetti del giudicato favorevole al terzo, laddove questo manifesti l’intenzione di avvalersene, possono essere opposti al soggetto che è stato parte del processo pregiudicante confluito nel giudicato, operando quindi gli effetti del giudicato secundum eventum litis. Tanto rilevato, in conclusione la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto:

il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato”.

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