La scommessa sull’incerto: alea e informazione nel diritto delle assicurazioni (I)

Il diritto delle assicurazioni è il regno del fato e della conoscenza.

All’ingresso di questo regno è incisa l’antica espressione latina alea iacta est (“il dado è tratto”): ogni polizza è in fondo un dado lanciato verso il futuro.

Varcata la soglia, immersi tra strade maestre e vicoli, è facile imbattersi in numerose coppie, ciascuna formata da un assicuratore e un assicurato, che se ne stanno ai crocevia o ai tavolini come due giocatori: scommettono su un evento incerto, si scambiano promesse su qualcosa che potrebbe non accadere mai. Questo azzardo misurato non è un’anomalia, ma il cuore stesso dell’assicurazione.

Del resto, senza l’incognita del domani non esisterebbe neppure la necessità di assicurarsi. Se tutto fosse certo e prevedibile, chi si assicurerebbe contro alcunché? Ecco perché si suol dire che il contratto assicurativo è per sua natura basato sull’incertezza che un dato evento si verifichi: è proprio questa incognita che determina il rischio che l’assicurato decide di trasferire e l’assicuratore di accettare. Senza l’alea – senza quella dose di rischio – il contratto assicurativo semplicemente non potrebbe sussistere.

Alea: il caso come fondamento del contratto assicurativo

Uno dei mantra del diritto recita che l’assicurazione è un contratto aleatorio, termine che deriva proprio dal latino alea, cioè “dado” o “azzardo”. Con ciò, si vuol dire esattamente che la prestazione dell’assicuratore dipende da un evento futuro incerto.

Nel contratto di assicurazione l’incertezza è strutturale: l’assicuratore si obbliga a pagare solo se un certo evento avverso (il sinistro) accadrà.

È una scommessa reciproca con il futuro: se quell’evento non dovesse mai verificarsi, l’assicuratore incasserà il premio senza pagare nulla; viceversa, se l’imprevisto accade, sarà tenuto a risarcire il danno o pagare la somma pattuita.

La presenza dell’alea è dunque essenziale: un’assicurazione senza rischio non ha senso.

Non a caso, la legge prevede che, se il rischio si è già avverato al momento del contratto, l’assicurazione è priva di effetti, e se il rischio proprio non è mai esistito la polizza è nulla.

Allo stesso modo, se dopo la conclusione del contratto il rischio cessa di esistere (pensiamo a un bene assicurato che viene distrutto o venduto prima ancora che si verifichi il sinistro), il contratto si scioglie automaticamente.

Vivere nell’alea è la condizione imprescindibile dell’assicurazione: solo navigando a vista in un mare di possibilità possiamo apprezzare il faro di una polizza.

Questa natura aleatoria conferisce al diritto delle assicurazioni un carattere unico, a tratti quasi filosofico. Chi stipula una polizza accetta un piccolo paradosso: paga perché forse qualcosa accadrà, anzi paradossalmente spera che non accada nulla. L’assicurato paga un premio per ottenere una protezione che idealmente non dovrà mai riscuotere – perché ciò significherebbe che il temuto evento non si è verificato.

L’assicuratore, dal canto suo, accetta il premio sperando, neanche troppo segretamente, di non dover mai erogare l’indennizzo.

Entrambi in realtà desiderano che il sinistro non avvenga.

Eppure, questo gioco delle parti funziona, perché offre pace mentale all’assicurato e un compenso all’assicuratore per il rischio assunto.

È un equilibrio delicato, costruito interamente attorno a un evento futuro raccontato in anticipo: “se accadrà X, allora io farò Y”. In queste parole c’è tutta la forza contrattuale dell’assicurazione, una narrazione condizionale del futuro che permette di trasferire le conseguenze economiche del caso dall’individuo alla collettività (o a un soggetto garante).

Così facendo, l’alea – il caso – da minaccia personale diventa un costo condiviso e sopportabile.

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Polizze collettive e convenzioni: la distribuzione del broker sui circuiti bancari

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2018-03-05/polizze-collettive-e-convenzioni-distribuzione-broker-circuiti-bancari-121824.php

Nella prassi di mercato accade che il canale bancassicurativo si avvalga di broker captive, addetti alla gestione del service post-vendita di prodotti collocati tramite gli sportelli bancari.
Anche questo servizio rientra a pieno titolo nella definizione legale di intermediazione assicurativa, come è dato cogliere testualmente dall’art. 106 d.lgs. 209/2005 (…. ) continua a leggere qui