terzo trasportato: il fatto umano rientra nel caso fortuito che libera l’assicuratore del vettore

Con la sentenza 13 febbraio 2019, n. 4147, la Cassazione ha preso posizione in merito all’azione diretta del terzo trasportato, che sia rimasto danneggiato in un sinistro stradale, nei confronti dell’assicuratore del vettore/veicolo su cui si trovava al momento dell’incidente.

Ricordiamo che l’art. 141 d.lgs. 209/2005, prevede che:

1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.

3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150“.

Come sottolineato dai commentatori e dalla giurisprudenza di merito, tale disposizione prevede un favor nei confronti del terzo danneggiato, dandogli infatti modo di procedere direttamente nei confronti dell’assicuratrice della vettura su cui viaggiava. Questo favor ha una duplice declinazione, che facilita l’esercizio dell’azione: a) evita che il terzo danneggiato debba raccogliere le informazioni dagli altri veicoli coinvolti nel sinistro, potendo limitarsi a raccogliere – con molto più facilità – i dati dell’auto su cui si trovava al momento dell’impatto; b) il terzo danneggiato deve semplicemente dimostrare l’accadimento, mentre è esonerato dalla dimostrazione di chi sia il responsabile dell’accaduto.

Alla stregua di tale favor, pressoché tutti i commentatori e moltissimi giudici di merito avevano però concluso che la responsabilità dell’assicuratore del veicolo su cui il terzo è trasportato sia di natura oggettiva. E giustificano tale conclusione adducendo proprio il favor che il legislatore ha voluto riconoscere al terzo trasportato.

Tuttavia, tale lettura incontra un duplice limite, semantico e sistemico. Infatti, l’incipit della norma in commento prevede espressamente la clausola liberatoria del caso fortuito.

I sostenitori della tesi qui criticata, non potendo evidentemente non prendere atto del testo della norma, ne hanno dato una lettura particolarmente restrittiva, adducendo che nel caso fortuito rientrerebbe solamente un fatto naturale non prevedibile né evitabile. Tale interpretazione – avvallata come detto in molti casi giudiziali – si scontra tuttavia con un evidente limite, costituito dalla doppia circostanza che essa legge “forza maggiore” laddove invece la norma scrive “caso fortuito”, che nell’ordinamento italiano ricomprende pacificamente anche il fatto umano del terzo.

Già in un intervento del febbraio 2016, chi scrive aveva avuto modo di osservare che questa interpretazione restrittiva appare come una forzatura ermeneutica, che non trova ragion d’essere nella struttura giuridica dell’art. 141, né giustificazione o sistemazione logica in seno all’ordinamento giuridico. 
In realtà, che l’art. 141 debba intendersi come presunzione di (co-)responsabilità, con ciò facendo esattamente il paio con l’art. 2054 c.c. e istituendo per evidente conseguenza la solidarietà nei confronti del terzo trasportato, lo si evince dall’espressione “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti”. 

L’interpretazione più lineare di tale locuzione (e quella più sostenibile vista la sua coesistenza con la clausola liberatoria) è quella di liberare il terzo trasportato dall’onere di provare la colpa del vettore per ottenere il risarcimento dal suo assicuratore. Ma, esattamente come in ogni caso di responsabilità oggettiva e/o presunta, all’obbligato è data la possibilità di liberarsi qualora l’evento si sia verificato per un fatto esterno alla sua sfera di controllo. Tanto che, per l’appunto, l’incipit dell’art. 141 fa “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, inserendo una clausola liberatoria che testimonia la natura presuntiva (dalla quale potersi dunque liberare) della responsabilità dell’assicuratore del vettore. 

Ora, non v’è ragione alcuna di ritenere che, in tutto il sistema giuridico, solamente nell’art. 141 d.lgs. 209/2005 il caso fortuito, ossia ciò che non rientra nella sfera di controllo del soggetto presunto responsabile, non ricomprenda anche il fatto umano del terzo (di cui il responsabile non debba rispondere). Ciò sarebbe contraddittorio, nello specifico con l’art. 2054 C.C., e in generale coi principi dell’ordinamento, traibili ad esempio dagli artt. 1227 e 2055 c.c. o dagli artt. 2051, 2048 e 2049 C.C. così come applicati anche in sede giudiziale. 

E la contraddittorietà la si desume anche dalla circostanza che quella dottrina, pur accomunata nell’escludere il fatto umano del terzo dal caso fortuito dell’art. 141, si divide invece nell’individuazione del fatto umano rientrante o meno in tale esclusione: c‘è chi ricomprende solo il fatto del terzo conducente, chi anche del terzo non alla guida come ad esempio il pedone, chi infine anche quello del terzo custode (es: gestore o proprietario della strada). 

D’altro canto, come la Corte costituzionale ha avuto modo di stabilire, l’art. 141 si affianca al rimedio generale dell’art. 144: sicché il terzo trasportato, che non abbia ottenuto il risarcimento dall’assicuratore del vettore in virtù della clausola liberatoria, potrà senz’altro ottenere soddisfazione con l’azione diretta verso l’assicuratore del responsabile civile ove non operi giuridicamente la presunzione solidale dell’art. 141. 

La ragionevolezza e linearità di tale interpretazione ha trovato ora avvallo nella sentenza di legittimità, che consente all’assicuratore del vettore di dare la prova liberatoria, ossia di dimostrare l’assenza di un pur  minimo profilo di responsabilità anche solo concorsuale del proprio assicurato nella causazione del sinistro:

“L’art. 141 d.lgs. n. 209/2005, in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane – come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro.”

E ancora:

“In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’art. 141 d.lgs. 209/2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può,tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 141, comma terzo, dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto.”
Insomma,  la lettura corretta della norma non può prescindere dal richiamo al caso fortuito, che viene scelto dal legislatore come parametro del bilanciamento degli interessi tra il trasportato e l’assicuratore del vettore. Il fortuitus casus, ivi richiamato, è il tradizionale concetto giuridico ormai pacifico da anni e non già una fattispecie che esclude le condotte umane – compresa quella del danneggiato – come vorrebbero i sostenitori dell’interpretazione criticata e oggi smentita dai giudici di legittimità. Se il legislatore avesse inteso stravolgere tale consolidato concetto, lo avrebbe fatto ex professo.

funzionamento e liceità della liberalizzazione e aggiornamento del RUI

 Con la sentenza n. 4/2020 pubblicata il 02.01.2020, il Tribunale di Trento è intervenuto sulla c.d. liberalizzazione del portafoglio: un istituto poco frequentato nelle aule giudiziali, ma che ricopre un’importanza diffusa e rilevante nel mercato assicurativo e nei rapporti tra compagnie preponenti e agenti di assicurazione.

La pronuncia in esame si pone, dunque, come un precedente in grado di affiancare e avvallare la consueta prassi, invalsa da decenni nel settore, dandole crisma d’applicazione giurisprudenziale: sia sotto il profilo della sua definizione e legittimità; sia sotto il profilo della ridefinizione dei rapporti (e quindi dei diritti e degli obblighi) tra impresa e intermediario successivamente alla sottoscrizione dell’accordo di liberalizzazione.

L’importanza della sentenza è dovuta anche al fatto che il Tribunale di Trento è territorialmente competente per uno dei maggiori gruppi assicurativi italiani (nonché il primo per fondazione): sicché l’arresto in commento è potenzialmente destinato a creare un precedente anche per gli altri fori che, al pari di quello tridentino, siano per collocazione territoriale vocati a conoscere con più frequenza di tale materia e più in generale di diritto delle assicurazioni.

La definizione.

Quanto alla definizione di liberalizzazione, il Tribunale di Trento così puntualizza:

Vale premettere che la liberalizzazione deve intendersi quale un accordo tra la compagnia assicurativa e l’ex agente, in forza del quale le parti convengono di sostituire le indennità di fine rapporto con la possibilità di quest’ultimo di mantenere la gestione ordinaria delle polizze, trasferendo alla scadenza concordata i contratti assicurativi ad una nuova compagnia  (…).

 In particolare giova rammentare che con la liberalizzazione del portafoglio aziendale il preponente cede all’agente gli affari rinunciando ai vantaggi economici che ne sarebbero derivati, laddove l’agente ottiene la possibilità di trasferire i contratti dallo stesso gestiti presso un’altra compagnia assicurativa, rinunciando alla indennità di risoluzione del rapporto previste dall’art. 1751 c.c. e dall’ANA 2003.

L’art. 1751 c.c. prevede un sistema indennitario, che vede come presupposto l’impossibilità dell’agente di continuare a lucrare provvigioni sugli affari che rimangano del preponente, stante la cessazione del rapporto agenziale; di talché è evidente che in tale ipotesi le indennità costituiscono un corrispettivo economico a fronte della cessione dei contratti da parte dall’agente ed in favore della preponente all’atto della cessazione del mandato.

Diversamente, nella fattispecie in esame, l’intervenuta liberalizzazione consentendo all’agente di mantenere i guadagni provvigionali, costituisce una alternativa alle indennità previste dall’ANA 2003”.

Più nello specifico, optando per la liberalizzazione del portafoglio, l’intermediario cessa di essere

agente, rinunciando nel contempo definitivamente alle indennità di fine rapporto, come previsto dall’art. 12 Ter co. 1, 3 e 4 dell’Accordo Nazionale Agenti 2007”.

Naturalmente ci si è interrogati, soprattutto in dottrina, sulla liceità di una deroga all’art. 1751 c.c. A riguardo, per brevità è opportuno ricordare:

  1. che la deroga è sempre possibile e lecita laddove sia di miglior favore per l’agente – posizione oramai unanime tra gli interpreti
  2. che l’art. 1751 c.c., con specifico riferimento agli agenti di assicurazione, trova applicazione solo dove non vi siano apposite previsioni – il tutto, in virtù dell’art. 1753 c.c.

Questo secondo assunto – va dato atto – è criticato da parte della dottrina che si occupa di contratto di agenzia; ma è ritenuto assodato e legittimo per chi si occupa più nello specifico degli agenti di assicurazione, i cui connotati – sia economici sia sociali sia imprenditoriali – li distinguono dagli agenti di commercio, tanto che sono stati recepiti a livello normativo sia dal legislatore italiano (fra l’altro per l’appunto, con l’art. 1743 c.c.) che dal legislatore comunitario (direttiva 86/653/CEE; cfr. Corte di Giustizia CE, ordinanza 2003/C146/21).

Il Tribunale di Trento, pur succintamente e incidenter tantum, in merito alla liberalizzazione ha statuito che la

legittimità è stata riconosciuta da Cass. nn. 18203/2002 e 10853/2000, nonché da Trib. Milano n. 12129/2005, secondo cui “è meritevole di tutela, in quanto migliorativo, l’accordo di liberalizzazione del portafoglio agenziale assicurativo, disciplinato per la prima volta dalla contrattazione collettiva del 2003, in forza del quale l’agente rinuncia alle indennità di risoluzione del rapporto in cambio della facoltà di trasferire i contratti ad altra compagnia più redditizia, conseguendo così lo scopo principale dell’accordo, cioè il recupero della redditività dell’agenzia”.

In definitiva, l’atto di liberalizzazione costituisce un patto con il quale – per accordo tra le parti o su richiesta dell’agente – quest’ultimo scambia l’indennità di fine rapporto con la gestione temporanea delle polizze con lo scopo di trasferirle alla sua nuova preponente: la scommessa imprenditoriale consiste nella possibilità di mantenere con sé gli assicurati, appoggiandoli sulla nuova mandante, e continuando a lucrare le provvigioni su quei contratti che (senza liberalizzazione) sarebbero rimasti alla ex preponente.

I nuovi rapporti tra compagnia e intermediario e l’aggiornamento del Registro Unico Intermediari

Ci si può chiedere, allora, se l’accordo di liberalizzazione, per il periodo della sua durata, mantenga in essere un rapporto agenziale tra compagnia e intermediario, visto che quest’ultimo prosegue, seppure temporaneamente, nella gestione delle polizze dell’ormai ex preponente. Sul punto – come vedremo – l’Accordo Nazionale Agenti è decisamente chiaro.

E tuttavia vale la pena riportare la parte di sentenza che si occupa di questo aspetto; e che risponde alla lamentela dell’ex agente, il quale riteneva non corretto che, una volta siglato l’accordo di liberalizzazione, la compagnia avesse comunicato all’Ivass (per la conseguente pubblicazione sul Registro Unico Intermediari) che egli non era più suo agente.

A chi scrive è noto che non poche compagnie comunicano all’Ivass che l’intermediario ha cessato di operare come loro agente solo dopo la cessazione della liberalizzazione. E tuttavia, dato testuale alla mano, va ritenuta più corretta la prassi di quelle compagnie, tra cui quella protagonista della sentenza, che danno questa comunicazione all’Ivass sin dall’inizio della liberalizzazione.

Dello stesso parere è anche il giudicante che, alla luce di quanto espressamente previsto dall’Accordo Nazionale Agenti incluso il suo allegato A, ha così deciso:

Né appare condivisibile l’affermazione di parte attorea, secondo cui “E’ notorio che durante il periodo di liberalizzazione l’Agente continua ad essere considerato tale a tutti gli effetti…” (v. pag. 12 atto di citazione).

Invero, giova rammentare che la liberalizzazione presuppone l’intervenuta cessazione dal rapporto agenziale, come si evince dall’art. 12 ter ANA, il quale al co. 1 recita: “…. ferma restando l’efficacia del recesso, l’agente potrà scegliere tra il pagamento degli indennizzi e la liberalizzazione del portafoglio gestito dall’agenzia…”, prevedendo il co. 3 che “l’impresa… consente all’agente cessato, nel rispetto degli assicurati, di trasferire ad altre imprese i contratti di assicurazione in carico all’agenzia alla data di cessazione del rapporto”.

A ciò si aggiunga che l’art, 2 del modello di accordo di liberalizzazione di cui all’allegato A prevede che “Il rapporto di agenzia di cui in premessa è risolto dalla data in cui il presente accordo sottoscritto dall’agente è pervenuto all’impresa ai sensi del III comma dell’art. 12 Ter ANA 2003, e comunque non oltre il 30 ° giorno dalla comunicazione del recesso, come previsto dal I comma dell’art. 12 Ter ANA 2003”.

D’altro canto il rapporto che si instaura a seguito dell’accordo di liberalizzazione non può essere qualificato come agenziale in quanto ai sensi dell’art. 4 all. A “Durante il suddetto periodo l’agente non potrà stipulare nuove polizze, né concludere affari e incrementare quelli esistenti, e comunque non potrà svolgere alcuna attività promozionale diretta o indiretta per conto dell’impresa” (v. anche art. 3 Accordo di liberalizzazione).

Da ultimo, e appare dirimente sul punto l’art. 17 all. A stabilisce che “Il rapporto tra agente e impresa inerente il presente accordo di liberalizzazione non è assoggettato né all’ANA 2003 né agli artt. 1742 -1752 del codice civile”, con ciò escludendo espressamente l’attività agenziale, così come definita dall’art. 1741 c.c. e dall’art. 106 Cod. Ass.”

In sostanza, sotto il regime della liberalizzazione l’intermediario incaricato ha il solo compito di gestire le polizze sino alla prima scadenza di premio (annuale o rateale): a quel momento, l’assicurato potrà scegliere tra la disdetta della polizza con sottoscrizione di una nuova presso la nuova preponente dell’intermediario, e la conferma della polizza col vecchio assicuratore (nel qual caso verrà assegnato ad altro agente). L’intermediario, durante la liberalizzazione, non può invece rinnovare le polizze né stipularne di nuove per conto dell’ex preponente.

Non svolge dunque le attività tipiche dell’agente per l’ex compagnia, e pertanto l’aggiornamento del RUI andrà fatto più correttamente proprio all’inizio della liberalizzazione.

Rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, opponibilità nei confronti dell’assicuratore

Con la sentenza n. 18325 del 2019 la Suprema Corte di Cassazione modifica il proprio consolidato orientamento circa l’opponibilità all’assicuratore del giudicato di condanna del danneggiante di un sinistro stradale, nell’ipotesi in cui il primo, pur non essendo stato parte del giudizio penale, risulti convenuto dal danneggiato nel giudizio civile ai fini del pagamento del quantum risarcitorio definito nel giudizio penale. Nello specifico la Terza Sezione Civile afferma che:

il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cu il giudicato si è formato”.

Il caso: Il proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale veniva condannato dal GdP di Milano per il reato di lesioni personali colpose ed altresì al risarcimento del danno in favore della parte civile, danneggiata nel sinistro stradale de quo. Nel processo penale, tuttavia, non interveniva l’assicurazione.

Appellata dal condannato la sentenza di primo grado, la condanna veniva confermata dal Tribunale di Milano e visto il mancato pagamento del risarcimento, la parte civile chiede l’emissione di un decreto ingiuntivo. Nel giudizio civile veniva per la prima coinvolta la compagna assicuratrice per la RCA del danneggiante/condannato, la quale si opponeva al decreto ingiuntivo emesso. Il Tribunale civile adito, quindi, a seguito dell’opposizione, revocava il suddetto decreto e procedeva ad una rideterminazione nella minor somma, previa Ctu, del credito dovuto a titolo risarcitorio, condannando l’assicuratrice al pagamento in favore del danneggiato (degli eredi del danneggiato nel frattempo deceduto).

Tale sentenza di primo grado civile veniva quindi appellata dagli eredi del danneggiato (già parte civile del processo penale); l’assicuratrice, costituitasi in appello, invece chiedeva il rigetto del gravame.

Nel frattempo, la Suprema Corte di Cassazione, adita avverso la sentenza d’appello del giudizio penale (che aveva confermato la condanna per lesioni personali colpose e il risarcimento del danno alla parte civile), annullava tale sentenza limitatamente agli effetti civili relativamente al danno da risarcire, rimettendone alla Corte d’Appello di Milano il giudizio. La Corte d’Appello di Milano adita, quindi, rideterminava il credito risarcitorio nella maggior somma.

Con sentenza del 2016 la Corte d’Appello di Milano (giudizio civile), in parziale riforma della sentenza civile di primo grado – che come detto sopra era stata appellata – condannava l’assicuratrice al pagamento in favore delle eredi della somma di cui alla sentenza d’appello penale seguita alla remissione da parte della Suprema Corte, ed altresì a tenere indenne il condannato/danneggiante da quanto da esso dovuto in forza di tale sentenza.

A questo punto si poneva il seguente quesito: posto che l’assicuratrice è stata parte del solo giudizio civile (primo e secondo grado), ma non è stata mai coinvolta nel complessivo giudizio penale, è ad Ella opponibile o meno il giudicato penale recante l’accertamento sul quantum risarcitorio?

Su tale punto ricorre infatti per Cassazione avverso la sentenza (civile) della Corte d’Appello di Milano l’assicuratrice, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 cc..

Secondo la ricorrente, infatti, il condebitore solidale ex art. 1306 cc non può subire alcun pregiudizio dalla sentenza resa in un procedimento a cui è rimasto estraneo, escludendosi il nesso di pregiudizialità dipendenza tra rapporti giuridici in quanto, non essendo stato citato nel giudizio penale l’assicuratore, c’era stata una scissione tra l’accertamento svolto in sede penale e quello successivo eseguito nel giudizio civile.

La Suprema Corte ritiene tale motivo fondato, evidenziando come sulla questione dell’opponibilità del giudicato favorevole al danneggiato nei confronti dell’assicuratore nelle ipotesi di assicurazione RC derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il giudicato sia conseguito solo nei confronti del danneggiante assicurato, si contrappongono due orientamenti:

–         Il primo, meno recente, esclude tale opponibilità, in forza dell’estraneità a tale giudizio dell’assicuratore, terzo rispetto al rapporto processuale tra danneggiato ed assicurato;

–         Il secondo, più recente, ritiene che la sentenza di condanna al risarcimento pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale faccia stato nei confronti dell’assicuratore per quanto riguarda l’obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, anche qualora questo non abbia partecipato al giudizio, e ciò in quanto l’assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto a cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l’accertamento in essa contenuto.

Nonostante la stessa Suprema Corte negli ultimi anni abbia accordato una preferenza al secondo orientamento, nel caso in esame il collegio ritiene di aderire alla posizione minoritaria, evidenziando come la tesi favorevole all’opponibilità del giudicato muova dalla risalente teoria del giudicato riflesso. In forza di tale teoria, si legge sulla sentenza de qua,

il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con al conseguenza reciproca che l’efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza”.

Presupposto affinché si realizzai tale effetto del giudicato, prosegue la Corte, è la sussistenza quindi di un nesso di pregiudizialità dipendenza fra i rapporti giuridici.

Orbene, quando però i soggetti del rapporto pregiudiziale e quelli del rapporto condizionato non coincidono – come nel caso di specie -, prosegue il collegio, nel processo relativo a quest’ultimo rapporto non è possibile un accertamento con efficacia di giudicato della questione pregiudiziale su domanda di una delle parti, per il semplice motivo che, non essendo queste titolari del rapporto in questione, non sono legittimate ad agire sullo stesso; seguendo invece la teoria del giudicato riflesso, il giudicato sul rapporto pregiudiziale esplicherebbe la sua efficacia anche nei confronti del terzo titolare del rapporto legato a quello oggetto del primo giudizio (rapporto condizionato), stante il nesso di dipendenza giuridica.

Nel campo dell’assicurazione sulla responsabilità civile, la responsabilità del danneggiante e la sussistenza del contratto di assicurazione sono elementi costitutivi dell’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne il danneggiante; seguendo la teoria del giudicato riflesso, il giudicato tra danneggiato e danneggiante, in ordine all’esistenza della responsabilità e all’ammontare del debito, sarebbe opponibile all’assicuratore che non abbia partecipato al giudizio tra questi due soggetti, qualora l’assicurato agisca per essere tenuto indenne dalle conseguenze svantaggiose della sua soccombenza o sia il danneggiato stesso ad agire in sede risarcitoria in caso di assicurazione obbligatoria:

L’effetto giuridico della responsabilità resta accertato come rapporto giuridico e dunque con efficacia di giudicato anche per il terzo, e non quale mero fatto, suscettibile di accertamento incidenter tantum nella fattispecie di cui il terzo è parte”.

Tuttavia

Nell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti” prosegue la Corte “la relazione di pregiudizialità dipendenza è ciò che rende unisoggettiva un’obbligazione che, per effetto dell’azione diretta, diventa obbligazione solidale”.

L’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratrice comporta che il responsabile del sinistro e l’assicuratore rispondano in solido verso il danneggiato; un tanto, risultando applicabile l’art. 1306 cc relativo alla solidarietà, di conseguenza il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può valere contro il terzo assicuratore. Diversamente, può valere in suo favore solo qualora manifesti la volontà di avvantaggiarseneLa presenza della solidarietà passiva impedisce l’effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità dipendenza.

Accantonata la teoria dell’efficacia riflessa, vista anche l’esigenza di garantire al terzo l’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e, in forza del principio del giusto processo, il diritto ad un contraddittorio pieno ex art. 111 Cost., la Suprema Corte protende per l’adozione della tesi minoritaria.

Ferma quindi la regola che l’efficacia del giudicato non può operare contro il terzo, può desumersi dall’art. 1306 cc il principio generale per cui gli effetti del giudicato favorevole al terzo, laddove questo manifesti l’intenzione di avvalersene, possono essere opposti al soggetto che è stato parte del processo pregiudicante confluito nel giudicato, operando quindi gli effetti del giudicato secundum eventum litis. Tanto rilevato, in conclusione la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto:

il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato”.

Locazioni: in caso di danni all’immobile il conduttore paga anche i canoni per il periodo necessario per i lavori di ripristino

Come noto, in forza di quanto previsto dal primo comma dell’art. 1590 c.c.,

«il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto».

L’applicazione di tale disposizione di legge ha animato, in passato, un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, arricchitosi con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 6956 dd. 07.03.2019). La Suprema Corte, in particolare, ha avuto modo di evidenziare come qualora al momento della riconsegna dell’immobile locato quest’ultimo presenti dei danni eccedenti il normale degrado dovuto al suo utilizzo, il conduttore sarà tenuto al risarcimento del relativo danno. Tale danno – ed è qui l’aspetto più interessante della sentenza – include non solo il costo delle opere necessarie per ripristinare l’immobile allo stato precedente ma anche, in via ulteriore, il canone di locazione per tutto il periodo (mesi o frazioni di mesi) necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori.

Ai fini dell’ottenimento di questa ulteriore voce di danno, quella per l’appunto consistente nella corresponsione dei canoni di locazione per il – ragionevole – periodo in cui verranno svolti i lavori, sempre secondo la Corte di Cassazione il locatore non dovrà necessariamente provare di aver ricevuto da parte di soggetti terzi richieste per la locazione per quel medesimo periodo. In altri termini: si avrà diritto ad ottenere questa voce di risarcimento anche se non si proverà di aver dovuto rinunciare ad altre concrete offerte di locazione proprio per quell’immobile. Sul punto, il recente pronunciamento della Suprema Corte si inserisce all’interno di un solco giurisprudenziale già consolidato da tempo (nello stesso senso si registrano, ad esempio, le sentenze dei giudici di legittimità nn. 6798/93 e 19202/11), che dunque viene ulteriormente rafforzato e confermato.

Si riporta infine, per completezza, uno stralcio della pronuncia n. 6956/2019 qui in commento:

«Infatti, secondo un principio ormai generalissimo – codificato dall’art. 1591 c.c. – “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto, fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”. È palese, pertanto, che ogniqualvolta il locatore per fatto del conduttore, non può disporre della cosa locata, lo stesso ha diritto a conseguire “il corrispettivo convenuto”, nonché eventuali danni, ulteriori, ove ne dimostri l’esistenza. Sempre al riguardo – inoltre – non può tacersi che si ha “mancata disponibilità” della cosa locata non solo allorché, scaduto il termine per la restituzione il conduttore non vi provveda, ma anche tutte le volte in cui, per fatto imputabile al conduttore, il locatore non può trarre, dalla cosa, alcun vantaggio, come – ad esempio, nell’ipotesi in cui l’immobile presenti, alla riconsegna (e quindi dopo la restituzione, eventualmente ritardata a norma dell’art. 1591 c.c.) danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, con conseguente sua inutilizzabilità per tutto il periodo per il quale si protraggono i lavori di ripristino».

Da un punto di vista operativo, dunque, sarà importante per il locatore da un lato dare dimostrazione di aver consegnato l’immobile a determinate condizioni accettate dal conduttore – in tal senso, dunque, assume rilevanza decisiva tra l’altro il verbale di consegna o le specifiche pattuizioni di contratto – e, dall’altro, contestare e documentare tempestivamente i danni rilevati nell’immobile stesso. In tale contesto, come accennato, il locatore stesso avrà in linea generale diritto ad ottenere ristoro anche del danno consistente nella mancata locazione per il periodo necessario per portare avanti e concludere i lavori, purché ovviamente ciò avvenga in un tempo ragionevole.

Terzo trasportato e cinture di sicurezza

Responsabilità in ambito RCA, conferme da parte della Cassazione

È stata oggetto di attenzione e dibattito, nel recente periodo, l’ordinanza n. 2531 dd. 30.01.2019 della Corte di Cassazione. Con il provvedimento in parola la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi su alcuni dei principi cardine in materia di responsabilità da sinistro stradale, nel solco di un orientamento che, invero, poteva ritenersi ad avviso dello scrivente già ampiamente maggioritario – se non perfino consolidato. Il fatto dal quale è originata la pronuncia dei giudici di legittimità attiene, in particolare, il danno patito da un passeggero (terzo trasportato) che non ha fatto uso delle cinture di sicurezza. Come accennato, già in precedenti occasioni la Corte di Cassazione (cfr, tra l’altro, la pronuncia n. 18177/2007) aveva chiarito quanto segue:

“In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima”.

Il succitato principio ha dunque trovato piena conferma nella recente ordinanza del gennaio 2019. Nella parte argomentativa del proprio provvedimento la Suprema Corte ha attinto ai principi di (auto)responsabilità e di nesso causale , specificando come la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza – situazione che, per l’appunto, ricorre allorquando non vengano utilizzate le cinture – è certamente ricollegabile all’azione o omissione del conducente ma anche al fatto del trasportato, che ha consapevolmente accettato i rischi della circolazione stessa.

“Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito[…]“.

Una percentuale che, per inciso, nel caso in esame è stata determinata in una misura pari al 30%. L’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, in definitiva, ha trovato ulteriore conferma nell’ordinanza n. 2531/2019, in quella che ad avviso di chi scrive costituisce la corretta declinazione ed applicazione dei principi contenuti, tra gli altri, negli artt. 1227 e 2054-2056 c.c..

Polizze vita: la nomina degli eredi legittimi e il lascito testamentario.

L’istituzione testamentaria di un successore universale funge da revoca tacita degli eredi legittimi originariamente indicati come beneficiari della polizza vita? 

Fra le questioni che nelle polizze vita hanno richiesto le maggiori riflessioni, va sicuramente enumerata la nomina del beneficiario, cui il contraente provveda non indicando nominativamente una o più persone, ma genericamente tutti quelli che siano suoi eredi.

Questa prassi ha più volte richiesto l’intervento della giurisprudenza, chiamata via via a esprimersi sulle conseguenze normative e sulle ricadute pratiche, la maggior parte delle quali relative:

a)    al momento d’individuazione degli eredi: si deve fare riferimento alla stipulazione del contratto assicurativo, al decesso del contraente, alla stesura del testamento?

b)    alla suddivisione pro quota della somma liquidata: va ripartita in parti uguali o secondo le quote successorie stabilite dalla legge o nel testamento?

c)     alle modalità e formalità della revoca di uno o più beneficiari originariamente indicati come eredi: è sufficiente che questi vengano esclusi dalla categoria di successibili?

A) La giurisprudenza è da tempo stabile e costante nell’affermare che, quando come beneficiari di un contratto assicurativo vengano designati gli eredi legittimi, questi

sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità” (cfr. tra le più significative Cass. 25635/18; 26606/16; 6531/06; 9388/94)

In primo luogo, dunque, gli eredi legittimi designati quali beneficiari sono una categorizzazione che individua genericamente i soggetti che rivestano tale qualifica, non al momento della stipulazione del contratto assicurativo, ma al momento della morte del contraente assicurato.

Il che ha una logica evidente, volta a tutelare, tra i molti interessi, anche quello del contraente di beneficiare tutti coloro che rientrano nella categoria familiare e quindi in un ambito, non solo giuridicamente e socialmente, ma anche economicamente sensibile e specificamente tutelato dall’ordinamento: e quindi anche chi, ad esempio, al momento di sottoscrizione della polizza non sia ancora nato (si pensi a un figlio non ancora concepito); o, al contrario, per evitare di dover ridesignare i singoli beneficiari per la premorienza di qualcuno di questi.

B) Risponde alla medesima logica che la designazione dell’erede a beneficiario abbia effetti meramente contrattuali, ovvero sia di liquidazione e suddivisione della somma assicurata per il caso morte.

Del resto, ai sensi dell’art. 1920 comma 3 c.c. il beneficiario designato acquista un diritto proprio, che trova la sua fonte nel contratto. Tant’è che la somma liquidata in caso di morte del contraente assicurato rimane estranea all’asse ereditario. Ciò significa che gli eredi non potranno reclamare il capitale così liquidato in favore del terzo beneficiario, e quindi non potranno azionare la reintegrazione; né, parallelamente, potranno agire per collazione e riduzione qualora solo alcuni degli eredi siano stati designati anche quali beneficiari della polizza vita.

Ne consegue che anche la suddivisione della somma assicurata per il caso morte segue le ordinarie regole contrattuali: e cioè, a meno che non sia altrimenti previsto nell’atto di nomina del beneficiario, le quote di suddivisione debbono ritenersi uguali, e non invece computate in base alle regole successorie di devoluzione agli eredi legittimi o secondo le disposizioni testamentarie. Infatti, come da ultimo ha ben spiegato e ricordato Cass. 25635/2006

la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di mera indicazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto”.

C) Se dunque la designazione dei beneficiari col richiamo alla categoria degli eredi legittimi ha finalità endo-contrattuali inter vivos, e non comporta l’assoggettamento della nomina alle regole successorie, allora l’erede legittimo, anche se non effettivamente chiamato all’eredità, rimane comunque beneficiario del contratto assicurativo. Infatti, la designazione contrattuale degli eredi legittimi individua come beneficiari tutti coloro che siano successibili per legge, e cioè coloro che la legge definisce come eredi legittimi, a prescindere quindi dalle concrete vicende e disposizioni ereditarie.

Quali effetti hanno queste conclusioni qualora, successivamente alla designazione contrattuale degli eredi legittimi a beneficiari, il contraente di polizza rediga un testamento? 

La questione non è di poco momento, dato che la legge riconosce al contraente assicurato la potestà di revocare e modificare i beneficiari di polizza originariamente designati. E che, come spesso avviene per gli atti giuridici, questa modifica o revoca può avvenire, non solo espressamente e formalmente, ma anche attraverso contegni e comportamenti successivi, che possano far ritenere manifestata per facta concludentia la volontà novativa o modificativa di quella manifestata in precedenza.

Ora, se è pacifico (e previsto per legge) che il contraente assicurato possa revocare e modificare i beneficiari della polizza vita anche per testamento, occorre capire se l’istituzione di un erede testamentario come proprio successore universale possa ritenersi anche quale revoca tacita dei beneficiari originari individuati in contratto negli eredi legittimi con contestuale designazione del nuovo beneficiario nell’erede testamentario.

A tale questione ha dato soluzione la già citata Cass. 25635/2006 che, in linea coi precedenti e con la logica ermeneutica di cui si è qui dato conto, s’è così espressa:

la questione risolutiva concerne la interpretazione della clausola apposta nel contratto di assicurazione in caso di morte dell’assicurata, laddove individua i beneficiari negli eredi legittimi. Escluso, come si è detto, che l’attribuzione del diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina che regola la successione ereditaria, il riferimento contenuto in tale clausola alla qualità di eredi (legittimi) integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto (che, come si è detto, è l’atto inter vivos). Peraltro, la individuazione dei soggetti designati – seppure va compiuta necessariamente al momento della morte dell’assicurato – non postula che i medesimi si identifichino, come invece sostenuto in sentenza, con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredità: nell’ipotesi in cui siano individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione e anche se poi interviene una successione testamentaria; questa Corte ha precisato che quando la designazione sia avvenuta con il contratto di assicurazione, che è stato stipulato in epoca anteriore alla redazione del testamento, la volontà negoziale va correttamente interpretata, ritenendo che i beneficiari dovessero identificarsi negli eredi ab intestato, così da escludere rilevanza alla successiva istituzione testamentaria dell’attrice (odierna ricorrente), quale erede universale: infatti, “deve negarsi che, in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita, della (ovvero che sia incompatibile con la) designazione avvenuta nel contratto di assicurazione”, atteso che, per quel che si è detto, il diritto azionato dall’attrice trova fonte nel contratto di assicurazione stipulato dal(la) de cuius a favore dei terzi ivi indicati e pertanto, al momento della morte dell’assicurata, non rientra nel patrimonio ereditario”.

Privacy e GDPR, il ruolo del consulente del lavoro

Il 22 gennaio scorso il Garante per la privacy ha pubblicato sul proprio sito internet (qui il link) risposta ad un quesito avente ad oggetto “il ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016”. Con l’occasione il Garante ha fissato alcuni principi cardine relativi proprio al trattamento dei dati personali da parte del consulente del lavoro, specificando quanto segue:

nel momento in cui il consulente stesso tratta dati dei propri dipendenti, ovvero dei propri clienti, egli figura chiaramente quale titolare del trattamento dei dati ai fini della normativa privacy, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità, compiti ed incombenze;
al contrario, laddove il consulente tratti dati dei dipendenti del cliente, egli svolge un’attività delegata da quest’ultimo (titolare del trattamento) e di conseguenza figura non già come contitolare ma come responsabile esterno di tale trattamento.
Nella prassi, quindi, si avrà che il titolare del trattamento dei dati, la cui figura rimane corretamente ancorata in capo al cliente, sottoscriverà con il proprio consulente del lavoro un contratto nel quale, tra l’altro, verrano definiti proprio gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, chiarendone il contesto, le finalità e le specifiche modalità, in un quadro nel quale come accennato il consulente del lavoro troverà puntuale inquadramento nella figura del responsabile c.d. “esterno”.

Si riporta uno stralcio del succitato intervento del Garante:

[…] occorre fare riferimento alla figura del responsabile, che, anche in base alla nuova disciplina pienamente in vigore nel nostro ordinamento a far data dal 25 maggio 2018 rimane connotata dallo svolgimento di attività delegate dal titolare il quale, all’esito di proprie scelte organizzative, può individuare un soggetto particolarmente qualificato allo svolgimento delle stesse (in termini di conoscenze specialistiche, di affidabilità, di struttura posta a disposizione, v. considerando 81, Reg. cit.), delimitando l’ambito delle rispettive attribuzioni e fornendo specifiche istruzioni sui trattamenti da effettuare. Il titolare pertanto è il soggetto che, alla luce del concreto contesto nel quale avviene il trattamento, assume le decisioni di fondo relative a finalità e modalità di un trattamento lecitamente effettuato in base ad uno dei criteri di legittimazione individuati dall’ordinamento (v. artt. 6 e 9 del Regolamento).

In tale contesto, peraltro, il Garante ha avuto modo di specificare come

L’affidamento dell’incarico al consulente avverrà, anche in base alle norme di diritto comune applicabili, attraverso la sottoscrizione di un “ contratto o altro atto giuridico” stipulato concordemente dalle parti tenendo conto dei compiti in concreto affidati, del contesto, delle finalità e modalità del trattamento, e non in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente.
In altri e più chiari termini e, per inciso, in maniera coerente rispetto all’impianto c.d. di privacy by desing che fa parte dell’ossatura del GDPR, l’Autorità ritiene centrale il fatto che l’accordo negoziale tra il titolare del trattamento dati e il responsabile esterno (consulente del lavoro) non si “appiattisca” in un documento standard ma sia il risultato di un’effettiva negoziazione tra le parti, nel quale segnatamente i compiti e gli obblighi in materia privacy siano stati correttamente perimetrati in base alle singole esigenze del caso.

I collaboratori del consulente del lavoro, infine, saranno inquadrabili nell’alveo applicativo dell’art. 29 del Regolamento GDPR, in quanto soggetti tenuti al rigoroso rispetto delle direttive e delle istruzioni del responsabile esterno. Qualora, invece, agli stessi fosse riconosciuto un margine gestionale ed operativo maggiore, ben si potrà ricorrere alla figura del sub-responsabile, previa autorizzazione del titolare. Sul punto, in particolare, si riporta quanto segue:

Qualora il consulente si avvalga normalmente di collaboratori di propria fiducia (come rappresentato dal Consiglio dell’Ordine nella nota del 3.12.2018) questi, in base alle concrete operazioni di trattamento affidate, potranno operare sotto la sua diretta autorità e in base alle istruzioni impartite, configurando il rapporto preso in considerazione dall’art. 29 del Regolamento. Più specificamente, in base all’art. 2- quaterdecies del Codice il responsabile può prevedere che “ specifici compiti e funzioni connessi al trattamento siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità” Oppure, diversamente, i collaboratori potranno assumere in concreto il ruolo di subresponsabili, qualora sia demandata “ l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare” (v. art. 28, par. 4 del Regolamento). In tale ipotesi, anche al fine di impedire l’elusione della norma che prevede che il titolare debba ricorrere a soggetti che forniscano specifiche garanzie di affidabilità, competenza e organizzazione, il paragrafo 2 dell’art. 28 prevede che il relativo atto di incarico debba essere autorizzato, anche in via generale (dunque non necessariamente specifica) dal titolare.

Codice della Crisi d’impresa e tutela degli acquirenti di immobili da costruire

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, recentemente introdotto dal d.lgs. n. 14/2019, ha regolamentato tra l’altro la materia degli immobili da costruire, intervenendo nel contesto di una disciplina che muove dalla dichiarata finalità di approntare una tutela il più possibile efficace ed incisiva a favore degli acquirenti, in specie in caso di ipotesi di fallimento (o meglio, liquidazione giudiziale) delle imprese costruttrici.

Come noto, sul punto il primo organico progetto normativo risale al 2005 (segnatamente, al d.lgs. n. 122/2005), grazie al quale sono state previste delle forme di garanzia a favore delle persone fisiche promissarie acquirenti o acquirenti di un immobile “da costruire”, con ciò dovendosi intendere un immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire ma che sia ancora in tutto o in parte da edificare e, dunque, non ancora corredato dal corrispondente certificato di agibilità.

Le tutele accordate dalla normativa in commento divengono effettive ed invocabili laddove il costruttore versi in uno stato di crisi e, dunque, come previsto dall’art. 1 del succitato d.lgs., quando

[…] il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa; […]
In prima battuta, l’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005 prevede che il costruttore, al momento della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, sia obbligato

[…] a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
In secondo luogo, a mente dell’art. 4 del medesimo d.lgs., è disciplinato quanto segue:

Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
In sostanza, si comprende come l’intervento legislativo del 2005 fosse animato, tra l’altro, dalla volontà di accordare una doppia tutela a benefico dei promissari acquirenti o acquirenti di immobili da costruire: la prima, sostanziatasi nella garanzia fideiussoria, relativa all’arco temporale precedente al passaggio in proprietà dell’immobile e la seconda, strutturalmente correlata alla previsione codicistica di cui all’art. 1669 c.c., legata invece ad un periodo successivo a tale passaggio in proprietà e per un arco temporale di dieci anni.

Dando compimento alla delega di cui alla legge n. 155/2017, come anticipato il legislatore è nuovamente e recentemente intervenuto sulla stessa materia proprio per mezzo delle previsioni del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare e per ciò che interessa in questa sede, in forza dell’art. 387 del medesimo Codice, trova oggi formale attuazione la prescrizione posta dall’art. 12 della stessa legge n. 155/2017, qui di seguito riportata:

[…] al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, [omissis] l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, [deve, nda] essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; […]
Ed ancora, a mente dell’art. 385 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel solco di quanto già prima disciplinato dall’art. 4 del succitato d.lgs. n. 122/2005, è espressamente previsto che la mancata consegna della polizza assicurativa al momento della stipula del rogito sia causa di nullità relativa del contratto, dunque legittimamente invocabile dal solo acquirente. A ciò si aggiunga l’obbligo di menzionare nell’atto di trasferimento dell’immobile gli estremi identificativi della polizza assicurativa medesima. Ad ulteriore rafforzamento delle tutele accordate agli acquirenti e promissari acquirenti, la recente novella legislativa prevede che la fideiussione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005 possa essere escussa non solo qualora ricorra una delle “situazioni di crisi” di cui si è già sopra dato conto, ma in via ulteriore anche allorquando il costruttore abbia omesso di consegnare la polizza assicurativa entro il termine fissato per il rogito.

Come si evince dalla pur succinta analisi qui condotta, dunque, con il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza il Legislatore delegato è intervenuto nella materia degli immobili da costruire, di fatto dando formale attuazione alle direttive contenute nella precedente legge delega del 2017 e, ancor prima, nel solco della riforma del 2015. Il tutto, dunque, in un rapporto di continuità e coerenza con la precedente disciplina. Alcune marginali novità riguardano, tra l’altro, le indicazioni afferenti la qualità dei soggetti legittimati a rilasciare le garanzie fideiussorie di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005 e i modelli di garanzie e polizze demandati alla regolamentazione ministeriale.

Quanto all’entrata in vigore della disciplina in commento, l’art. 389 (commi 2 e 3) del Codice prevede che

[…] Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
In sostanza, quindi, le norme relative al tema degli immobili da costruire, nel senso sopra precisato, entreranno in vigore a partire dal 16 marzo p.v. e troveranno piena applicazione anche nelle more dell’emanazione dei decreti ministeriali cui il legislatore ha demandato la predisposizione dei modelli di fideiussione e polizza assicurativa.

Il mobbing è assicurato dall’Inail

leggi su LinkedIn

Il termine mobbing deriva dal verbo to mob, che nella lingua inglese significa: attaccare, assalire, con riferimento, per quanto riguarda la scienza etologica, al comportamento del branco di alcune specie animali, solite circondare minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo[1].

Traslata nel contesto più razionale dell’organizzazione aziendale, la parola individua e definisce il complesso delle pratiche vessatorie e/o persecutorie, degli atteggiamenti di ritorsione ovvero di violenza psicologica, che vengono deliberatamente e ripetutamente posti in essere da alcuni soggetti dell’ambiente lavorativo – datore di lavoro, superiori gerarchici, colleghi di pari livello o addirittura subalterni – nei confronti di un soggetto, col risultato di provocargli uno stato di profondo disagio, contrassegnato da isolamento e terrore psicologico, in grado di recare danno notevole al suo equilibrio psico-fisico[2].

Il mobbing si sostanzia dunque in “una serie di azioni che si ripetono per un lungo periodo di tempo, compiute da uno o più mobber (datore di lavoro o colleghi) per danneggiare qualcuno quasi sempre in modo sistematico e con uno scopo preciso. Il mobbizzato viene accerchiato e aggredito intenzionalmente dai mobber che mettono in atto strategie comportamentali volte alla sua distruzione psicologica, sociale e professionale”.[3]

La relazione tematica n. 142/2008 della Corte di Cassazione spiega a riguardo che

Le forme che il mobbing può assumere sul posto di lavoro nei confronti di un lavoratore sono diverse, e possono consistere in: a) pressioni o molestie psicologiche; b) calunnie sistematiche; c) maltrattamenti verbali ed offese personali; d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta; e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili; f) delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all’impresa, ente od amministrazione; g) esclusione od immotivata marginalizzazione dall’attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni; h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore; i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto; l) impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro; m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi; o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni.

In ogni caso, la fattispecie assume rilevanza, secondo gli studi di settore, una volta che gli atti di persecuzione acquistino i requisiti della sistematicità e della durata, per quanto non si esclude che anche un singolo atto lesivo possa rilevare ove i relativi effetti siano duraturi.”

Sotto il profilo assicurativo, il mobbing va naturalmente catalogato, non già come infortunio sul lavoro, ma come malattia professionale.

Oltre alle differenze cliniche e di eziologia e manifestazione, i due fenomeni si distinguono normativamente per il regime della tutela assicurativa, che all’infortunio è prestata qualora avvenga “in occasione di lavoro” (art. 1 d.PR. 1124/1965), mentre alla malattia è accordata qualora sia contratta “nell’esercizio e a causa delle lavorazioni” (art. 3).

In virtù di queste previsioni divergenti, si sono registrate da parte dell’Inail delle posizioni, suffragate da alcune correnti dottrinali e giurisprudenziali, di reiezione delle richieste d’indennizzo presentate da lavoratori che, in conseguenza del mobbing subito, avevano lamentato una malattia professionale.

L’esclusione della copertura assicurativa Inail è motivata dall’argomentazione che, laddove per l’indennizzabilità dell’infortunio sarebbe sufficiente l’occasionalitàcome mero collegamento accidentale, nel caso della malattia professionale sarebbe invece richiesto che sia causalmente collegata alla specifica attività svolta dall’assicurato, mentre nessun rilievo andrebbe attribuito all’organizzazione del lavoro (cfr., ad es., C. App. Perugia, sent. n. 294/2012).

In realtà, se consideriamo la natura dell’assicurazione, la prospettiva corretta con cui affrontare la questione è quella delrischio. Questi difatti è anche l’approccio di molta giurisprudenza in materia di assicurazione obbligatoria [4].

Approccio del tutto condivisibile, visto che proprio il rischio è l’elemento-tipo base del contratto di assicurazione, e dunque anche del rapporto assicurativo di cui l’Inail è parte. La finalità del contratto di assicurazione è propriamente quella di trasferire il rischio del verificarsi del danno dall’assicurato all’assicuratore (compagnia privata o Inail).

Orbene, a proposito del rischio assicurato trasferito all’Inail, la giurisprudenza (tra cui quella in nota 4) ha avuto modo di specificare che esso consta:

1)    sia del rischio specifico proprio della lavorazione

2)    sia del rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa. Si possono enumerare, ad esemplificazione, le attività prodromiche, quelle di prevenzione, gli atti di locomozione interna, le pause fisiologiche, le attività sindacali

3)    sia del rischio ambientale, che ricomprende oggettivamente lo spazio in cui si esercitano le attività protette dall’assicurazione (a prescindere dalla diretta adibizione a una macchina), e soggettivamente tutti i lavoratori che frequentano questo spazio (a prescindere dalla manualità della mansione e dall’adibizione alla macchina).

Di conseguenza, l’interpretazione giurisprudenziale del rischio attiene a ogni attività (anche non lavorativa) in qualsivoglia modo correlata al contesto del lavoro, la cui pericolosità è data non dalla specifica mansione svolta dal singolo lavoratore bensì dall’ambiente di lavoro in cui egli si trovi a operare.

Muovendo dal rischio, naturalmente quest’estensione va applicata tanto al caso dell’infortunio quanto al caso della malattia professionale.

Si pensi ad es. a Cass. 3227/2011, che ha esteso la protezione assicurativa alla malattia riconducibile all’esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro: un rischio chiaramente non insito nella pericolosità della prestazione lavorativa in sé considerata; ma connesso al fatto oggettivo dell’esecuzione di un lavoro all’interno di un determinato ambiente.

L’ermeneutica nomofilattica trova sponda anche nella giurisprudenza costituzionale.

Già la sentenza 179/1988 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 1124/1965 nella parte in cui non prevede che “l’assicurazione contro le malattie professionali nell’industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata”.

È proprio in forza di questa pronuncia della Corte costituzionale, che Cass. 5577/1998 ha potuto asserire che l’assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. 1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

Successivamente, Corte cost. 100/1991 ha affermato che “oggetto della tutela dell’art.38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela“.

Alla luce di queste considerazioni, e visto che il mobbing è un fenomeno che si manifesta tipicamente proprio nell’ambiente lavorativo, non poteva non farsi rientrare nell’alveo della copertura assicurativa Inail, quale malattia professionale, anche la patologia derivante dal mobbing.

Così infatti annota Cass. 20774/2018: “L’approdo, cui conduce questo lungo excursus, porta dunque ad affermare che, nell’ambito del sistema del TU,

sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione;

dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l’art. 28, comma 1 del tu. 81/2008). Pertanto, ed in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia.”

[1] S. TRIFIRÒ, G. FAVALLI, F. ROTONDI, Le soluzioni degli esperti, DPL Casi e Questioni 26/2003; Salvatore Mazzamuto, Un’introduzione al mobbing: obbligo di protezione e condotte plurime d’inadempimento, in (a cura di) P. TOSI, Il mobbing, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 1 e ss.

[2] P. RAUSEI, Il mobbing sarà reato? – L’ipotesi della sanzione penale in Italia, DPL Inserto 31/2002.

[3] H. EGE, Mobbing, Bologna 1996, pag. 23 e ss. Cfr. id., Il mobbing in Italia, Bologna 1997; Il mobbing estremo, Bologna 1997 e I numeri del mobbing. La prima ricerca italiana, Bologna 1998.

[4] Cfr. ex plurimis Cass. 20774/2018, Cass. 13882/16, Cass.7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005, Cass.7633/2004, Cass.3765/2004, Cass.6894/2002, Cass.5841/2002, Cass. 5354/2002, Cass.1944/2002, Cass. 9556/2001, Cass. 3363/2001, Cass. 10298/2000, Cass. 12652/1998, Cass. 131/1990).