La coassicurazione

Con l’istituto della coassicurazione, più imprese assicuratrici assumono in comune e per quota un certo rischio.


La nozione giuridica risultante dall’art. 1911 c.c. postula una struttura oggettivamente unitaria, trattandosi del medesimo rischio o di rischi riguardanti il medesimo bene; ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, dato che essi, d’accordo tra di loro e con il contraente, prestano la garanzia frazionatamente, e quindi assumendo distinte posizioni giuridiche nei confronti dell’unico assicurato in rapporto alla misura della rispettiva partecipazione al rischio.
Si tratta, dunque, di obbligazione parziaria, non sussistendo tra i coassicuratori alcun vincolo di solidarietà. Il che è conseguenza logica del contratto di coassicurazione, la cui ratio è proprio la ripartizione del rischio tra diversi assicuratori.

Il contratto di coassicurazione può essere concluso essenzialmente in due diverse maniere:
mediante più contratti, uno per ciascun coassicuratore, con polizze diverse;
mediante un unico contratto, al quale intervengono tutti gli assicuratori interessati, e con il relativo rilascio di un’unica polizza.

In Italia, il sistema più diffuso è quello della polizza unica, con una partecipazione pro quota dei vari assicuratori, e conclusa da uno solo di loro per conto di tutti.

Fermo restando quanto anzidetto, ossia che il contratto di coassicurazione genera separati rapporti giuridici, in ordine ai quali ciascun coassicuratore diviene titolare di singole distinte posizioni soggettive sostanziali e processuali, per ragioni di semplicità operativa è d’uso ricorrere ad un particolare strumento negoziale, rappresentato dalla cd. clausola di delega.

Clausola di delega.
Con tale clausola, i coassicuratori affidano ad uno solo (il delegatario) l’incarico di gestire la polizza, delegandolo a compiere una serie di atti. Si tratta di un mandato collettivo in rem propriam (realizzazione di un affare di comune interesse). Detta clausola riguarda esclusivamente la fase di conclusione e di gestione del contratto, e non incide sulla struttura genetica dello stesso.

In giurisprudenza è pacifico che la clausola di delega possa contemplare il potere per il delegatario di stipulare la polizza in nome e per conto di tutti i coassicuratori, attraverso l’attribuzione di un potere di rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387 e ss. c.c.

In questi casi, la compagnia delegataria potrà procedere alla vendita diretta, ovvero avvalersi della propria rete distributiva, sulla base del proprio rapporto agenziale o in genere di preponenza. Nella prassi, una clausola di delega alla stipulazione con rappresentanza contempla espressamente entrambe le ipotesi.

Qualora l’assicuratore sottoscriva una polizza in nome e per conto di un altro coassicuratore, senza il rilascio di valida procura (o successiva ratifica), può essere chiamato a rispondere dall’assicurato, a titolo di responsabilità contrattuale, solo nei limiti della quota di sua pertinenza, salvo restando la diversa responsabilità extracontrattuale, quale falsus procurator ai sensi dell’art. 1398 c.c., in ordine al danno che l’assicurato medesimo abbia subito per aver confidato nella validità dell’intero contratto.

In altri casi, la delega rimane circoscritta alla fase di esecuzione e gestione della polizza, alla cui stipulazione intervengono invece tutti i singoli coassicuratori. Anche in tali casi, ciascuna compagnia potrà avvalersi della propria rete distributiva, ma con la specificazione che nella fase di emissione dovranno intervenire tutti i relativi intermediari.

Da tanto si evince che:

  1. ciascuna delle coassicuratrici può attendere all’esecuzione della polizza, e quindi alla gestione del rapporto contrattuale e dei sinistri, anche in nome e per conto dell’altra;
  2. la sottoscrizione ovvero la modifica del contratto implicano, invece, la presenza di ciascuna coassicuratrice, in modo tale che né la delegataria né la condelegataria possano stipulare la polizza in nome e per conto dell’altra, e quindi impegnarsi contrattualmente senza previo vicendevole consenso.

La gestione e liquidazione del sinistro in caso di coassicurazione.
Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa di assicurazione sarà tenuta a gestire e liquidare il sinistro pro quota, e cioè solamente per quella porzione di rischio che s’è impegnata a coprire e tenere indenne.

CODELEGA. Tuttavia, è frequente tra le coassicuratrici utilizzare il sistema della (co-)delega anche e soprattutto per la gestione del sinistro: in tal caso, la compagnia delegataria sarà tenuta a gestire tutte le fasi e a procedere alla liquidazione materiale. Resta fermo il principio per cui ciascuna compagnia, tramite gli uffici liquidativi della delegata, concorrerà pro quota al versamento della parte di rischio assunta.

Differenze con la riassicurazione.
I due istituti della coassicurazione e della riassicurazione traggono origine da una medesima ratio e condividono altresì analoghi scopi: concettualmente e operativamente, dunque, presentano forti affinità. Tuttavia, accanto a tali similarità, si deve tener conto di alcune diversità che comportano, dal punto di vista giuridico, una netta distinzione tra le due fattispecie. E sono le medesime imprese di assicurazione che, prediligendo un modello operativo piuttosto dell’altro, decidono se operare in coassicurazione, o se invece dar luogo ad una riassicurazione.

Entrambe queste figure perseguono la ripartizione dei rischi – che è alla base del procedimento tecnico assicurativo – attuandola tra più imprese di assicurazione, a compensazione tra i casi sfavorevoli e quelli favorevoli di una massa omogenea di rischi: in senso verticale, mediante la riassicurazione; in senso orizzontale, mediante la coassicurazione.

Tanto si evince dal raffronto tra l’art. 1911 e l’art. 1929 c.c.: nella coassicurazione, l’assicurato stringe un rapporto contrattuale con tutti i coassicuratori; nella riassicurazione, invece, il rapporto contrattuale si crea solo tra l’assicuratore e il riassicuratore, lasciandone estraneo l’assicurato.

Con la riassicurazione non si assiste – a differenza della coassicurazione – ad una assunzione in comune e diretta di un medesimo rischio da parte di più imprese assicuratrici. Al contrario, la compagnia di assicurazione assume integralmente il rischio coperto, ed integralmente ne risponderà all’assicurato. Soltanto, assicura a sua volta (riassicura, per l’appunto) parte o la totalità di questo rischio presso altra compagnia. In sostanza, si crea un rapporto in cui un assicuratore cede ad un altro soggetto parte o tutti i rischi che ha assunto in via diretta dall’assicurato così localizzandoli, nei confronti di quest’ultimo, interamente presso di sé.

Una particolare modalità di riassicurazione è il cd. fronting: specifica forma di riassicurazione totale facoltativa, che ha luogo quando l’assicuratore cede totalmente o quasi il rischio al riassicuratore, il quale, di solito, ne determina anche le condizioni normative e tariffarie. L’assicuratore si limita a prestare la propria qualifica di assicuratore diretto, ricevendo per questo una commissione detta fronting fee. In questo tipo di operazione – così come in ogni caso di riassicurazione – l’assicuratore che fa fronting è obbligato nei confronti dell’assicurato per l’intero rischio, indipendentemente dal fatto che il riassicuratore indennizzi o meno il sinistro.

Differenze con l’assicurazione presso diversi assicuratori.
La coassicurazione si distingue anche dall’istituto disciplinato all’art. 1910 c.c.: in quest’ultimo caso, infatti, per il medesimo rischio sul medesimo bene sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, e l’assicurato è tenuto a darne notizia a ciascun assicuratore per evitare indebite duplicazioni dell’indennità.