Attualmente non esiste più il ruolo degli agenti d’affari in mediazione.
Non è più dunque necessaria l’iscrizione a un albo per poter esercitare detta attività professionale. Il soggetto ha solo l’obbligo di presentare la c.d. segnalazione certificata di inizio attività (scia).
La Scia va presentata alla Camera di commercio competente per territorio, il cui Registro Imprese/R.E.A. funge da sostituto del vecchio Ruolo.
Spetta dunque alla Camera di commercio verificare il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività, sia all’inizio dell’attività (comunicazione scia) sia durante il suo svolgimento.
Oltre agli altri presupposti professionali e personali, infatti, possono esservi anche casi d’incompatibilità con l’esercizio dell’attività di agente immobiliare (sia iniziali sia sopravvenuti).
Per quel che ci interessa, con la soppressione del ruolo sono anche stati modificati questi casi di incompatibilità.
Nello specifico, l’agente immobiliare non può esercitare nessun’altra attività, sia quale dipendente sia quale autonomo, con poche specifiche eccezioni tra cui le attività di mediatore assicurativo e creditizio.
Sull’altro versante, vigente il Codice delle assicurazioni, non vi sono attualmente preclusioni o incompatibilità a che un soggetto RUI sia anche agente immobiliare.
Dal combinato delle due discipline possiamo trarre la conclusione che il soggetto che esercita l’attività di agente immobiliare può svolgere compatibilmente anche l’attività di broker (mediatore assicurativo).
V’è invece incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare e l’esercizio dell’attività di agente (o subagente) assicurativo.
È importante cogliere questo primo passaggio fondamentale: è compatibile l’iscrizione contemporanea nella sezione A del RUI e nel REA quale agente di mediazione immobiliare; quel che non è compatibile è l’esercizio simultaneo delle due attività.
Questo ci aiuta a chiarire un secondo passaggio fondamentale, quello concernente l’oggetto sociale della società che non voglia precludersi a priori la possibilità di operare in ambito immobiliare e assicurativo.
Come noto, questo risulta assai spesso molto ampio e generico, senza specificazioni: ad esempio, è ricorrente che una società di intermediazione assicurativa individui, tra le varie attività, quella tipica dell’art. 109 d.lgs. 209/2005 indicandola genericamente quale attività di consulenza e assistenza in campo assicurativo e di promozioni dei prodotti. Il che, chiaramente, consente alla società di potersi iscrivere in una delle sezioni del RUI, o ad esempio di passare dalla sezione A alla B o viceversa.
Più in generale, proprio perché si caratterizza per la sua natura di impresa di mediazione (in senso lato e atecnico), una società, a fianco all’attività assicurativa, può inserire nell’oggetto sociale, come di fatto avviene nella prassi, anche altre attività di natura analoga come la mediazione finanziaria e creditizia e/o, per l’appunto, l’attività di agente in mediazione (merceologica o immobiliare).
Ora, per quanto sopra visto, non solo un oggetto sociale che preveda diverse attività di mediazione in campi distinti non porta in sé alcuna incompatibilità generale (nel nostro esempio: la società potrebbe svolgere contemporaneamente sia l’attività di broker assicurativo sia di agente immobiliare).
Ma, anche con specifico riferimento alla contemporanea iscrizione al RUI quale agente assicurativo e al REA quale agente immobiliare, questo non è sufficiente in sé a integrare un’ipotesi d’incompatibilità. Come detto, infatti, ben può un soggetto essere iscritto a entrambi i registri simultaneamente: l’importante è che non eserciti contestualmente le due attività.
Insomma, è lecito e compatibile che l’oggetto sociale riporti contemporaneamente l’attività di intermediario assicurativo (anche qualora in via ipotetica indicasse espressamente la qualifica di agente) e l’attività di agente d’affari in mediazione.
Ricapitolando:
- la normativa assicurativa non prevede incompatibilità tra iscrizione al RUI e iscrizione al REA quale agente immobiliare;
- la normativa sulla mediazione d’affari non prevede incompatibilità tra iscrizione al REA e iscrizione al RUI;
- la normativa sulla mediazione d’affari prevede invece un’incompatibilità tra l’esercizio di intermediazione assicurativa e l’esercizio di agente di mediazione immobiliare – con l’eccezione dell’attività di broker (che è invece compatibile);
- l’oggetto sociale può affiancare attività di mediazione nell’uno e nell’altro settore: ciò che rileva, infatti, è eventualmente l’esercizio simultaneo di tali attività;
- competente a vigilare sui requisiti, e quindi anche sull’assenza di incompatibilità, dell’agente d’affari in mediazione è la Camera di commercio;
- la Camera di commercio è l’ente competente per l’iscrizione di ogni attività (inclusa quella assicurativa) al Registro delle imprese.
Ne possiamo trarre la conclusione che è la Camera di commercio ad essere l’ente competente a verificare la sussistenza e persistenza dei requisiti di iscrizione e compatibilità al REA quale agente di mediazione immobiliare; oltre ad essere l’unico ente che, registrando ogni tipologia d’impresa, possa vagliare eventuali incompatibilità tra due attività di una medesima società registrata presso i suoi elenchi.